Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Capaccio Paestum? Ecco i redditi del sindaco Francesco Alfieri, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall'amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Capaccio Paestum?
Nessuno degli attuali amministratori in carica ha voluto pubblicare sul sito ufficiale del Comune di Capaccio Paestum i propri dati reddituali. Il sindaco Alfieri, la giunta ed il consiglio comunale, compaiono solo ed esclusivamente come elenco. Non sono pubblicati altri dati.Comune di Capaccio Paestum: i redditi degli amministratori
- Francesco Alfieri (sindaco): dati non comunicati
- Maria Antonietta Di Filippo (vice sindaco): dati non comunicati
- Ettore Bellelli (assessore): dati non comunicati
- Gianfranco Masiello (assessore): dati non comunicati
- Mariarosaria Picariello (assessore): dati non comunicati
- Fabio Scariati (assessore): dati non comunicati
- Antonio Mastrandrea (consigliere comunale): dati non comunicati
- Atonio Di Filippo (consigliere comunale): dati non comunicati
- Giovanni Cirone (consigliere comunale): dati non comunicati
- Emanuele Sica (consigliere comunale): dati non comunicati
- Stefania Nobili (consigliere comunale): dati non comunicati
- Igor Ciliberti (consigliere comunale): dati non comunicati
- Fernando Maria Mucciolo (consigliere comunale): dati non comunicati
- Antonio Scariati (consigliere comunale): dati non comunicati
- Pasquale Accarino (consigliere comunale): dati non comunicati
- Angelo Merola (consigliere comunale): dati non comunicati
- Italo Voza (consigliere comunale): dati non comunicati
- Luca Sabatella (consigliere comunale): dati non comunicati
- Ulderico Paolino (consigliere comunale): dati non comunicati
- Vincenzo Sica (consigliere comunale): dati non comunicati
- Angelo Quaglia (consigliere comunale): dati non comunicati
- Francesco Longo (consigliere comunale): dati non comunicati
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016 Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."
- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

