Per la Corte d'appello di Brescia (vedi sentenza numero 675/2017 sotto allegata), la circostanza che, nel corso di un conflitto a fuoco, un carabiniere spari ferendo un terzo soggetto, estraneo rispetto a quello a cui il colpo era rivolto, è un comportamento che deve ritenersi scriminato.
Se un carabiniere ferisce un innocente in un conflitto a fuoco non è condotta punibile
Più nel dettaglio, se il colpo è stato sparato a fronte di una grave azione criminale che si è concretizzata nel ferimento dei carabinieri, il volontario uso dell'arma deve ritenersi scriminato dall'esimente di cui all'articolo 53 del codice penale che esclude la punibilità in caso di uso legittimo delle armi da parte di un pubblico ufficiale.Le conseguenze dell'uso legittimo dell'arma
Per la Corte d'appello, quindi, quando l'uso dell'arma in dotazione da parte dei Carabinieri è scriminato, ogni connotazione di antigiuridicità della loro condotta deve considerarsi come venuta meno.
La condotta omicidiaria alla base dell'utilizzo della pistola da parte dei Carabinieri interrompe ogni nesso causale tra un'eventuale leggerezza o imprudenza dei pubblici ufficiali e le conseguenze che da questa siano derivate devono essere attribuite in via esclusiva all'azione di fuoco iniziata dal criminale.

