Coronavirus, il governo lavora alacremente al decreto con le misure economiche per contrastare l'emergenza Covid-19. Il pacchetto di norme era atteso in Consiglio dei ministri già domani, ma non è escluso che la riunione - che non è stata mai ufficialmente convocata - subisca un rinvio. "Appena il dl sarà pronto, lo porteremo in Cdm. Per ora si lavora a pancia bassa", dice una fonte di governo coinvolta nella stesura del provvedimento. L'unica certezza, al momento, è che l'asticella dei 12 miliardi che si stimava in questi giorni sarà spostata più avanti.
All’altro genitore del figlio del personale sanitario e tecnico, ovvero di ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del Covid- 19, "viene riconosciuto un periodo di congedo straordinario pari a quindici giorni". La disposizione, si sottolinea nella relazione illustrativa, "si è ritenuta necessaria in ragione del fatto che le misure sulla sospensione dell’attività lavorativa, disposta a causa dell’emergenza, non si applicano al personale sanitario nell’esercizio delle sue funzioni. Per questa ragione si è ritenuto che possa essere agevole per il nucleo familiare con figli, che non devono frequentare la scuola nel periodo interessato, che il genitore, non impegnato per il suo lavoro nell’attività emergenziale, possa restare a casa per la cura dei figli. Quest’ultima disposizione, contenuta nel terzo comma, è limitata al periodo di durata dello stato di emergenza che impegna in prima linea il personale sanitario".
Coronavirus, ecco le novità previste dal nuovo decreto
Sicuramente le risorse stanziate "saranno di almeno 15 miliardi", spiega all'Adnkronos la stessa fonte. "Stiamo provando a inserirci quanto più possibile, anche per dare un segnale al Paese - dice un altro ministro in prima linea - non so se riusciremo a chiuderlo per domani. Se avremo bisogno di un altro giorno ce lo prenderemo. Quel che conta è fare le cose per bene".Ammortizzatori sociali
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. È quanto prevede una bozza del dl coronavirus ter. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, "possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale 'emergenza Covid-19', per un periodo massimo di nove settimane". L’articolato in esame prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell’attività lavorativa conseguente l’emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (Cigo e Fondi di Solidarietà).
Congedo parentale
"Per l’anno 2020, per far fronte alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado", ai genitori lavoratori di figli sino a 14 anni "è riconosciuto un periodo di congedo parentale straordinario pari a 10 giorni, senza riduzione della retribuzione; se tali giorni di congedo vengono utilizzati in parti uguali da entrambi i genitori, essi sono incrementati di ulteriori cinque giorni". È quanto si legge in una bozza del dl coronavirus ter che è stato visionato dall'Adnkronos. Tale disposizione, si rileva, "si applica, cessato lo stato di emergenza, anche ai congedi del personale sanitario e tecnico necessario a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale, da usufruire comunque entro il 2020. Nel caso di famiglie monogenitoriali, all’unico genitore viene comunque riconosciuto un periodo di congedo parentale di quindici giorni".
All’altro genitore del figlio del personale sanitario e tecnico, ovvero di ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del Covid- 19, "viene riconosciuto un periodo di congedo straordinario pari a quindici giorni". La disposizione, si sottolinea nella relazione illustrativa, "si è ritenuta necessaria in ragione del fatto che le misure sulla sospensione dell’attività lavorativa, disposta a causa dell’emergenza, non si applicano al personale sanitario nell’esercizio delle sue funzioni. Per questa ragione si è ritenuto che possa essere agevole per il nucleo familiare con figli, che non devono frequentare la scuola nel periodo interessato, che il genitore, non impegnato per il suo lavoro nell’attività emergenziale, possa restare a casa per la cura dei figli. Quest’ultima disposizione, contenuta nel terzo comma, è limitata al periodo di durata dello stato di emergenza che impegna in prima linea il personale sanitario".
Bonus Baby sitting
Per il 2020 "è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 600 euro ai nuclei familiari con figli minori fino a 14 anni di età per l'acquisto di servizi di baby-sitting per fare fronte agli oneri relativi alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado" si legge nella bozza. "Nel caso di famiglie monogenitoriali il cui genitore appartiene alla categoria del personale sanitario ovvero dei ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del Covid-19, il bonus è aumentato a 1000 euro". La misura, si legge nella relazione illustrativa, "mira supportare le famiglie in difficoltà che a causa della sospensione scolastica, la cui durata dipenderà dal decorso dello stato emergenziale, non possono attendere alla cura quotidiana dei figli".
Bonus caregiver
"Per l’anno 2020 è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 500 euro a favore di coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, per fare fronte agli oneri di cura non professionale di persone non autosufficienti" si legge nella bozza che l'Adnkronos ha visionato. La stessa norma prevede, infatti, che il caregiver familiare - si legge nella relazione illustrativa - è colui che "assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento".
Naspi e Dis-coll
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e Dis-Coll, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal primo gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, "i termini di decadenza sono ampliati da sessantotto giorni a centoventotto giorni". Per le domande di NASpI e Dis-Coll presentate oltre il termine ordinario "è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro". Inoltre "sono altresì ampliati di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità". Secondo la normativa vigente le domande di disoccupazione NASpI e Dis-Coll devono essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'indennità di disoccupazione spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge. Alla luce delle evidenze gestionali, visto che la maggior parte delle richieste di indennità avviene in modo tempestivo, gli eventuali oneri differenziali per la finanza pubblica, si legge nella relazione illustrativa, "si stimano di entità assolutamente trascurabile".Fondo solidarietà mutui prima casa
"Estesa, stante la grave situazione di crisi economica che sta derivando dall’epidemia di coronavirus che rischia di ingenerare effetti deleteri anche sul mercato del lavoro, l’operatività del Fondo di solidarietà mutui prima casa (che consente la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate per mutui ipotecari) anche all’ipotesi di 'sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito'".
Indennità disoccupazione agricola
Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola. Secondo la normativa vigente la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. La norma proposta nella bozza del dl coronavirus visionata dall'Adnkronos "proroga il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019, al primo giugno 2020". Trattandosi di un lieve spostamento dei termini di presentazione delle domande, e considerando che gli attuali tempi medi di liquidazione delle prestazioni consentono di mantenere i pagamenti all’interno dello stesso anno, "non si ravvisano oneri differenziali per la finanza pubblica", si legge nella relazione illustrativa.
Risorse per straordinari medici e infermieri
Per l’anno 2020, "sono incrementate le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19" si legge in una bozza del dl coronavirus che è stata visionata dall'Adnkronos Salute.
Risorse per apparecchiature e mascherine
Per assicurare "la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità nel periodo di emergenza Covid-19, Invitalia è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici" e "i dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari".

