La Corte di Cassazione stabilisce che la gelosia, sentimento “morboso” di possesso e supremazia, non attenua lo stalking ma costituisce un’aggravante.
Cassazione: la gelosia non attenua lo stalking, può aggravare il reato
La gelosia morbosa non giustifica comportamenti persecutori. È quanto ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso della difesa di un uomo condannato per stalking e lesioni.
L’imputato, inizialmente condannato a nove mesi e dieci giorni di reclusione, ha visto la pena sostituita con una multa di 5mila euro. La Suprema Corte ha chiarito che la gelosia, definita come sentimento “morboso” che esprime “supremazia e possesso”, non attenua il reato: al contrario, rientra tra le circostanze aggravanti, configurandosi come motivazione “futile o abietta” ai sensi della legge penale. Il verdetto ribadisce l’importanza di valutare con rigore le condotte persecutorie e le aggressioni, sottolineando che i sentimenti personali non possono mai giustificare violenze o molestie.

