Quindici arresti per traffico illecito di rifiuti in tutta Italia. Nella mattinata di oggi, martedì 16 marzo, i militari della Guardia di Finanza di Torino, in stretta collaborazione con il Comando Provinciale Napoli, hanno dato esecuzione, nell’ambito dell’operazione “FERRAMIÙ”, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di 15 persone (10 in carcere e 5 ai domiciliari), appartenenti ad una associazione per delinquere di matrice internazionale finalizzata al traffico illecito di rifiuti metallici, all’autoriciclaggio di proventi illeciti e all’emissione ed utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti.
In armonia con la legislazione unionale, infatti, affinché i rottami metallici non siano qualificabili come “rifiuto”, il produttore deve redigere e trasmettere ad ogni cessione una "dichiarazione di conformità", al fine di consentire, in ogni momento, l'individuazione dell'origine del rottame e, dunque, la tracciabilità dello stesso. Laddove ci si trovi, come nel caso di specie, di fronte ad una cessione "in nero", la provenienza dei rottami resta ignota, gli stessi non sono tracciabili e, dunque, devono - sempre e comunque - essere considerati "rifiuti" a causa del mancato rispetto delle richiamate disposizioni e, quindi, non sono commercializzabili come rottami metallici.
Traffico illecito di rifiuti in Italia, 15 arresti all'alba
Scattate, altresì, perquisizioni nei confronti di decine di soggetti e società, nonché il sequestro preventivo disposto su beni per oltre 130 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie, immobili, veicoli e quote societarie riconducibili agli indagati. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Torino - Direzione Distrettuale Antimafia - P.M. Dott. Valerio Longi - e condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino, hanno consentito di individuare un sodalizio criminoso, a carattere transnazionale, che reperiva sul territorio nazionale rifiuti metallici acquistati “in nero”, predisponendo poi la “copertura” documentale e contabile volta a farli apparire come rottami lecitamente acquistati da imprese aventi sede all’estero, che ne attestavano falsamente la regolarità secondo i requisiti richiesti dalla normativa dell’Unione europea. Successivamente, tali rifiuti venivano consegnati a fonderie o altre società commerciali del settore per essere reimmessi nel circuito produttivo.
In armonia con la legislazione unionale, infatti, affinché i rottami metallici non siano qualificabili come “rifiuto”, il produttore deve redigere e trasmettere ad ogni cessione una "dichiarazione di conformità", al fine di consentire, in ogni momento, l'individuazione dell'origine del rottame e, dunque, la tracciabilità dello stesso. Laddove ci si trovi, come nel caso di specie, di fronte ad una cessione "in nero", la provenienza dei rottami resta ignota, gli stessi non sono tracciabili e, dunque, devono - sempre e comunque - essere considerati "rifiuti" a causa del mancato rispetto delle richiamate disposizioni e, quindi, non sono commercializzabili come rottami metallici.

