Il Tar della Campania respinge il ricorso di una società agricola e conferma lo sgombero di oltre 700 ettari nel Comprensorio Militare di Persano per esigenze addestrative dell’esercito. Lo riporta Il Mattino.
Persano, il Tar conferma lo sgombero: stop a sfalcio e pascolo nel comprensorio militare
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha confermato l’ordinanza di sgombero emessa dal Comando Forze Operative Sud per un’area del Comprensorio Militare di Persano, rigettando il ricorso di una società agricola che utilizzava oltre 700 ettari per sfalcio dell’erba e pascolo di ovini.
Origini della controversia
Il contenzioso nasce da un contratto di affidamento del “Lotto 4” stipulato nel 2016 per sei anni. Nonostante una successiva gara e un tentativo di rinnovo, nel 2021 la Corte dei Conti aveva negato il visto al decreto di approvazione del contratto.
Inizialmente l’Amministrazione Militare aveva permesso la continuazione delle attività, ritenendo lo sfalcio necessario per la prevenzione degli incendi. Nel marzo 2024, tuttavia, il Comando ha invocato sopravvenute “esigenze istituzionali” legate all’addestramento delle forze operative, ordinando lo sgombero ai sensi dell’articolo 823 del codice civile, che tutela i beni demaniali.
Motivi del ricorso e decisione del Tar
La società agricola aveva contestato:
-
L’illegittimità dello sgombero, poiché l’occupazione era stata inizialmente autorizzata;
-
La mancata applicazione della normativa sui contratti agrari, che prevede una durata minima di 15 anni;
-
L’impossibilità di trasferire immediatamente il bestiame a causa di focolai di Blue Tongue tra gli ovini, con obblighi sanitari rigorosi.
Il Ministero della Difesa ha ribadito che le necessità militari prevalgono, sottolineando la scadenza del contratto e la tolleranza della permanenza degli animali solo per garantire la loro sicurezza. Il Tar di Salerno ha dato ragione all’Amministrazione Difesa, confermando che il titolo di occupazione era venuto meno sia per scadenza naturale sia per l’inefficacia derivante dal controllo della Corte dei Conti. La sentenza ha ritenuto sufficiente la motivazione addestrativa e istituzionale per giustificare lo sgombero.

