La Cassazione ha stabilito che, con sentenza n. 22579/2019, non portare malato dal veterinario è un reato: ecco tutti i dettagli.
La Cassazione tutela gli animali malati: vanno portati dal medico o si rischia processo
Non portare il cane malato dal veterinario è un reato: lo dice la sentenza n. 22579/2019 della Cassazione. Tale elemento va ovviamente a ricondursi al reato di maltrattamenti degli animali, legata alla condotta del proprietario che in presenza di una malattia manifesta ed evidente dell'animale, omette di farlo curare dal veterinario. Inoltre, rifacendosi al concetto di lesione sancito dall'art 582 c.p, qualifica come tale, rilevante ai fini del reato di maltrattamenti, anche l'aggravamento della malattia cagionato dalla condotta trascurante e omissiva del proprietario.La vicenda processuale
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione del tribunale, riduceva la pena irrogata all'imputato a 10.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. poiché non si era adoperato per assicurare il benessere e la salute di una meticcia di cui era proprietario, mettendone in pericolo la sopravvivenza. Il cane veniva infatti trovato "dagli operatori del canile [...] vagante ed in pessime condizioni di salute" così come accertate da un medico del servizio Veterinario AUSL locale, che riscontrava diversi grossi tumori mammari ulcerati, dermatite, calli da decubito e artrosi agli arti posteriori e anteriori. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando:- violazione di legge (art. 43 e 544 ter cod. pen.) e contraddittorietà della motivazione. La corte, pur consapevole della condotta colposa del soggetto, gli ha attribuito il reato a titolo di dolo eventuale, senza alcuna prova che dimostri la volontà della condotta e senza tenere conto del fatto che, non essendo un veterinario, non era in grado di rendersi conto della malattia del cane. Pertanto se è ammissibile un'accusa di trascuratezza, non lo è quella di aver voluto cagionare intenzionalmente all'animale una malattia o una sofferenza, visto che, come dichiarato dal veterinario, il cane appariva ben nutrito.
- Violazione di legge (art. 544 ter e 582 cod. pen.) e contraddittorietà della motivazione. Si contesta anche la configurabilità dell'elemento materiale delle lesioni, in quanto non riconducibili alla condotta dell'imputato. Il proprietario non può essere ritenuto responsabile del tumore, manca quindi l'elemento della lesione previsto dalla norma. La parte civile A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente) deposita memoria con cui chiede la conferma della sentenza e la condanna alle spese.

