Nuova ordinanza di De Luca: restano confermate tutte le
misure anti contagio da
coronavirus nella Regione
Campania. Scuola ancora chiusa. Ecco tutte le regole per la ristorazione, i ricevimenti, le feste, jogging e riunioni.
Coronavirus in Campania, confermate le misure anti contagio
Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica
quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, sono
confermate le seguenti
misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei
contagi di cui alle Ordinanze regionali n.78 del 14 ottobre 2020 e n.79 del 15 ottobre 2020.
Bar, ristoranti e pizzerie
A tutti gli esercizi di
ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto.
La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario;
Ai
bar,
pasticcerie,
gelaterie ed esercizi consimili, è fatto obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì. Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio;
Vietate le feste
Sono vietate le
feste e
ricevimenti, anche conseguenti a
cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30.
Vietate le riunioni
È fatto divieto di forme di aggregazione e/o
riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse;
Sospese le attività didattiche
Restano sospese le
attività didattiche e di verifica in presenza nelle
Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.
Jogging
L'attività di
jogging, ove svolta sui
lungomari, nei
parchi pubblici, nei
centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dall’art.1, comma 6, lett. d) DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;
Sagre e fiere
È confermato il divieto dell’attività di
sagre e
fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;
Obbligo di chiusura alle 21
Fermo l’obbligo di chiusura alle ore 21,00, secondo quanto previsto dal
DPCM 18 ottobre 2020, è confermato l’obbligo per i gestori delle
sale gioco e
scommesse di consentire l’ingresso nei
locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C e di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei
locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone nonché di scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività;
È fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.
Le sanzioni
Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica la
sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30
giorni.
Per l'accertamento delle
violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto.
Le
sanzioni per le
violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in
sede di sua esecuzione.
Il sito del Ministero della Salute