La Regione Campania ha disposto la sospensione del divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici, accogliendo le richieste presentate da Coldiretti. Il provvedimento interessa le province di Caserta e Salerno, con decorrenze leggermente differenziate per ragioni tecnico-amministrative: nella provincia di Caserta la deroga entraTA in vigore il 24 febbraio, mentre in quella di Salerno il 25 febbraio, subordinata alla ricezione formale dell’atto tramite PEC da parte dei comuni interessati. L’iniziativa rappresenta un sollievo operativo per le aziende zootecniche locali, particolarmente sollecitate in questo periodo dell’anno.
Le operazioni devono riguardare esclusivamente le particelle indicate nella comunicazione agronomica e sono consentite solo su terreni coltivati con cereali o foraggi, o destinati alla semina entro i successivi 20-30 giorni. Ogni intervento deve essere registrato nel “Registro delle operazioni colturali” per garantire tracciabilità e trasparenza. Il trasporto degli effluenti al di fuori della viabilità aziendale richiede il documento di trasporto previsto dalla normativa regionale.
Il provvedimento pone particolare attenzione alla tutela del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico. Le attività di spandimento devono essere sospese in caso di piogge o precipitazioni impreviste e possono svolgersi solo su terreni non saturi d’acqua, non gelati e privi di neve. Le tecniche di distribuzione devono evitare fenomeni di ruscellamento e la dispersione di aerosoli, in conformità alla DGR n. 585/2020 e successive modifiche.
L’obiettivo della Regione è conciliare le esigenze operative degli allevatori con la salvaguardia dell’ecosistema campano, assicurando un utilizzo corretto e sostenibile degli effluenti zootecnici senza compromettere la qualità ambientale del territorio.
Regione sospende il divieto di spandimento degli effluenti zootecnici
La sospensione del divieto non costituisce un’autorizzazione libera: le aziende agricole devono essere in possesso di una regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti. Il volume massimo spandibile è fissato a 5 metri cubi per ettaro, limite calcolato per non superare il 10% del deficit idrico dei suoli registrato all’inizio del mese. Inoltre, gli apporti di azoto non devono eccedere i 60 kg per ettaro, nel rispetto dei tetti massimi annuali stabiliti per le aree vulnerabili e non vulnerabili ai nitrati.Le operazioni devono riguardare esclusivamente le particelle indicate nella comunicazione agronomica e sono consentite solo su terreni coltivati con cereali o foraggi, o destinati alla semina entro i successivi 20-30 giorni. Ogni intervento deve essere registrato nel “Registro delle operazioni colturali” per garantire tracciabilità e trasparenza. Il trasporto degli effluenti al di fuori della viabilità aziendale richiede il documento di trasporto previsto dalla normativa regionale.
Il provvedimento pone particolare attenzione alla tutela del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico. Le attività di spandimento devono essere sospese in caso di piogge o precipitazioni impreviste e possono svolgersi solo su terreni non saturi d’acqua, non gelati e privi di neve. Le tecniche di distribuzione devono evitare fenomeni di ruscellamento e la dispersione di aerosoli, in conformità alla DGR n. 585/2020 e successive modifiche.
L’obiettivo della Regione è conciliare le esigenze operative degli allevatori con la salvaguardia dell’ecosistema campano, assicurando un utilizzo corretto e sostenibile degli effluenti zootecnici senza compromettere la qualità ambientale del territorio.

