Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Pontecagnano Faiano? Ecco i redditi del sindaco Giuseppe Lanzara, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall'amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Pontecagnano?
Come previsto dalla legge, gli attuali amministratori in carica hanno pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Pontecagnano i propri dati reddituali. Il sindaco Giuseppe Lanzara, la giunta ed il consiglio comunale hanno reso noti i redditi del 2017.Comune di Pontecagnano Faiano: i redditi degli amministratori
- Giuseppe Lanzara (sindaco):
- reddito 2016: 27.964 euro
- Michele Roberto di Muro (vice sindaco):
- reddito 2017: 105.144 euro
- Paola Manzo (assessore):
- reddito 2017: 0 euro
- Raffaele Sica (assessore):
- reddito 2017: 45.147 euro
- Carmine Spina (assessore):
- reddito 2017: 20.361 euro
- Adele Triggiano (assessore):
- reddito 2017: 1.028,27 euro
- Francesco Fusco (consigliere comunale):
- reddito 2017: 11.962 euro
- Gerarda Sica (consigliere comunale):
- reddito 2017: 25.113 euro
- Beniamino Castelluccio (consigliere comunale):
- reddito 2017: 30.597,60 euro
- Alessandro Maisto (consigliere comunale):
- reddito 2017: 17.382 euro
- Francesco Giovanni Ferro (consigliere comunale):
- reddito 2017: 0 euro
- Gaetano Nappo (consigliere comunale):
- reddito 2017: 0 euro
- Arturo Giglio (consigliere comunale):
- reddito 2017: 76.199 euro
- Ernesto Sica (consigliere comunale):
- reddito 2017: 33.466,44 euro
- Antonio Avallone (consigliere comunale):
- reddito 2017: 31.181 euro
- Adolfo Citro (consigliere comunale):
- reddito 2017: 0 euro
- Rosa Lembo (consigliere comunale):
- reddito 2017: 35.216 euro
- Dario Vaccaro (consigliere comunale):
- reddito 2017: 2.437 euro
- Isabella Mangino (consigliere comunale):
- reddito 2017: 44.614 euro
- Raffaele Silvestri (consigliere comunale): dati non dichiarati
- Francesco Pastore (consigliere comunale):
- reddito 2017: 15.059,88 euro
- Angelo Mazza (consigliere comunale):
- reddito 2016: 137 euro
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016 Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."
- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

