La Cassazione si pronuncia in maniera chiara: una sentenza permette il licenziamento di un dipendente nel caso in cui parlasse di sesso sul posto di lavoro.
Dipendenti state attenti: rischiate il licenziamento se parlate di sesso in ufficio
Parlare si sesso sul posto di lavoro può essere pericolo. Talmente pericoloso da portare un dipendente a rischiare il licenziamento. A dirlo è la sentenza numero 14500/2019 della Cassazione, che conferma la pronuncia del giudice d'appello che ha riconosciuto al funzionario licenziato dalla società datrice, la sola tutela indennitaria prevista dal comma 5 dell'art 18 della legge n. 300/1970. Nel caso di specie mancando i due requisiti richiesti dal comma 4 dell'art 18 dello Statuto dei lavoratori per la reintegra sul posto di lavoro, il giudice ha correttamente applicato la sola tutela indennitaria sancita dal comma 5 del medesimo articolo di legge.La vicenda processuale
La sentenza di primo grado aveva disposto la reintegra del dipendente, accogliendo la domanda di annullamento del licenziamento intimatogli dalla società datrice "per aver proferito, utilizzando mezzi aziendali, ossia nel corso di telefonate effettuate alla presenza di una collega, frasi di natura erotico-sessuale." La Corte d'Appello però accoglieva il reclamo avanzato dalla società datrice, disponendo in favore del funzionario la sola tutela indennitaria, ritenendo che per le modalità e la reiterazione della condotta del lavoratore occorre applicare l'art. 18 comma 5 della legge n. 300/1970. Ricorre in Cassazione il funzionario lamentando:- la mancata applicazione della sanzione conservativa, stante le mere e innocue espressioni intercorse con colleghi terzi e non con la collega presente in ufficio e il mancato utilizzo dei mezzi aziendali limitandosi all'uso del tutto promiscuo del cellulare aziendale;
- l'insussistenza del fatto contestato per il quale il contratto collettivo non prevede alcuna sanzione espulsiva;
- l'ultra petita della Corte, visto che il reclamo della società era limitato ad accertare la legittimità del licenziamento o la sua conversione in sanzione conservativa;
- il mancato ascolto come teste della destinataria della prima telefonata, che avrebbe potuto dimostrare l'inattendibilità dei testi di controparte;
- la non soccombenza con conseguente illegittima condanna al pagamento delle spese processuali, stante l'accoglimento di una sua domanda.

