Doveva essere a casa per
malattia, ma alla
visita di controllo da parte dell'Inps è risultato assente. Licenziato Pietro Capozzoli, dipendente di un'azienda che si occupa di raccolta, trasporto e selezione dei rifiuti differenziati
Sviluppo Risorse Ambientali (Sra) srl. L'uomo era in servizio presso l'impianto di
Albanella.Malato per l'Inps, ma non è a casa: licenziato
I fatti risalgono allo scorso 25 febbraio, quando il dipendente, durante un
periodo di malattia domiciliare, aveva ricevuto una
visita di controllo da parte dell'Inps presso la sua abitazione. Risultando assente.
Il 16 aprile scorso, l'
Inps aveva comunicato il fatto alla
Sra srl, datore di lavoro di Pietro Capozzoli, chiedendo di recuperare l’indennità erogata al dipendente.
Il licenziamento da parte della Sra srl
Inevitabile la decisione dell'azienda, che il 20 aprile ha inviato al dipendente una
lettera di contestazione disciplinare a mezzo raccomandata, a seguito della quale non c’è stata risposta. E pochi giorni fa, Pietro Capozzoli è stato
licenziato per giusta causa.
Che succede se non sei reperibile alla visita fiscale di controllo?
Il datore di lavoro non può effettuare accertamenti diretti sulla
infermità per malattia dei propri dipendenti ma deve sempre farli attraverso l’Inps, con i cosiddetti
medici fiscali. La malattia viene controllata, a richiesta del datore di lavoro o per iniziativa degli uffici Inps, attraverso i servizi medico-legali delle Asl ed i medici inseriti nelle liste speciali istituite presso ciascuna sede Inps.
L'obbligo di reperibilità
La violazione da parte del lavoratore dell’
obbligo di reperibilità per l’espletamento della visita domiciliare è sanzionata di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento. Il che vuol dire, per esempio, che se il dipendente, nonostante lo stato influenzale dichiarato al datore, realmente sussistente, sia comunque uscito di casa e non si sia reso reperibile, può essere sanzionato. Ciò salvo che l’assenza sia attribuibile a un valido motivo (per esempio, per comprarsi le medicine).
Infatti, a riguardo la
Cassazione ha precisato che non è sanzionabile con la perdita dell’indennità di malattia l’assenza del dipendente alla visita di controllo effettuata nelle fasce di reperibilità se tale assenza sia stata determinata non dall’intenzione di sottrarsi al controllo, ma dalla presenza di un giustificato motivo (esso, nella specie, è stato individuato nella coincidenza temporale di un ciclo di cure mediche praticate al di fuori dell’abitazione del dipendente).