La soglia dei fringe benefit è stata innalzata da 600 a 3mila euro con il decreto Aiuti quater, approvato ieri in Consiglio dei ministri. La consistenza dei 'premi' per i dipendenti assume un nuovo volto e si colloca tra le misure a sostegno delle famiglie falcidiate dall'emergenza pandemica e dalla guerra, oltre a rappresentare il perno del welfare aziendale. Già il governo Draghi si era mosso in tal senso, innalzando il precedente limite da 258,23 a 600 euro, proprio per fronteggiare l'inflazione e l'innalzamento del costo delle utenze domestiche.
Cosa cambia rispetto al decreto Aiuti bis?
La norma è stata inserita nel decreto Aiuti quater, approvato ieri in Cdm, dal nuovo governo. In realtà, il precedente limite non tassabile era già stato innalzato dal governo Draghi con il decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto. Sul punto era intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 4 novembre 2022 e mediante la circolare n.35/E, con cui erano state fornite indicazioni per i datori di lavoro in merito all'erogazione di somme o rimborsi utili 'per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale'.
Il precedente decreto Aiuti-bis, infatti, si era preoccupato di innalzare fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro), per tutto il 2022, il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
L'Agenzia delle Entrate aveva fatto chiarezza sul nuovo meccanismo di welfare aziendale, soffermandosi anche sull'ambito 'applicativo, documentale e temporale', includendo tra i fringe benefit concessi ai dipendenti, anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Il precedente intervento si era preoccupato altresì della 'non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari', facendo rientrare tra i fringe benefit anche 'i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi'.

