Il TAR Campania respinge il ricorso contro il Comune di Eboli per un impianto fotovoltaico da 900 kW: la compatibilità urbanistica resta requisito fondamentale per la PAS. Lo riporta InfoCilento.
Fotovoltaico a terra a Eboli, il TAR Campania conferma il diniego del Comune
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pubblicato l’11 febbraio 2026 una pronuncia destinata a incidere sul rapporto tra sviluppo delle rinnovabili e pianificazione del territorio. Al centro della controversia, il ricorso presentato da Atecon Energia S.p.A. contro il Comune di Eboli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra.
La vicenda
Il procedimento nasce dal diniego opposto dall’amministrazione comunale alla richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) relativa a un impianto da 900 kW previsto in via Tavernanova. Il Comune aveva motivato la propria decisione richiamando le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale in vigore, ritenendo l’intervento non conforme alle disposizioni che disciplinano le aree agricole. In particolare, gli articoli 15 e 25 delle NTA consentono soltanto determinate trasformazioni del territorio rurale, tra le quali non figurano impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili installati a terra.
Le ragioni del TAR
I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della società, ritenendo corretto l’operato dell’ente locale. La sentenza sottolinea che l’accesso alla PAS presuppone la piena compatibilità urbanistica dell’intervento con gli strumenti pianificatori vigenti.
Secondo il tribunale, la disciplina comunale delle zone agricole è formulata in maniera tassativa: sono ammesse esclusivamente le tipologie di intervento espressamente indicate. L’assenza di un divieto esplicito per il fotovoltaico a terra non comporta automaticamente la sua ammissibilità, poiché il sistema urbanistico autorizza soltanto ciò che è chiaramente previsto. In mancanza di conformità agli strumenti urbanistici, per opere di questa natura occorre quindi ricorrere alla procedura di Autorizzazione Unica regionale e non alla PAS di competenza comunale.
Comunità energetiche e pianificazione locale
Nel ricorso era stato richiamato anche il Decreto Legislativo 199/2021, che prevede agevolazioni per gli impianti collegati alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Tuttavia, il TAR ha chiarito che tali disposizioni non eliminano il potere dei Comuni di regolamentare l’uso del suolo attraverso la pianificazione territoriale. La decisione ribadisce così un principio centrale: la compatibilità urbanistica resta condizione essenziale per poter accedere alle procedure semplificate, anche nel settore delle energie rinnovabili.

