Arriva l'obbligo della fattura elettronica per il regime forfettario. Ma cosa succede ora? Quali sono le sanzioni per chi viola? E chi è esonerato? Scatterà il 1° luglio 2022 l’obbligo di fattura elettronica per le partita IVA in regime forfettario. La novità è contenuta nella bozza del decreto approvata in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 aprile. Per la conferma della nuova norma si attende solamente il testo ufficiale del provvedimento.
Nello specifico:
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Dunque:
Fattura elettronica regime forfettario: cosa succede e cambia
L’art.18 commi 2 e 3 del nuovo decreto mette nero su bianco che l’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio dovrà essere rispettato anche da:- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Quali sanzioni se si viola l’obbligo?
Fatta tale doverosa ricostruzione, è lecito chiedersi quali siano le sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di fatturazione elettronica.Ebbene, qui entrano in gioco le sanzioni di cui all’art.6, comma 1 del D.Lgs 471 del 1997.
- sanzione compreso tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro;
- quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

