L'esame da
avvocato si farà, approvato il
decreto presentato dal neo Ministro della Giustizia, Marta Cartabia. Niente
scritto ma solo due
prove orali, a breve verranno comuncate le date: ecco
cosa cambiaL'esame da avvocato si farà: ecco cosa cambia
Nessuna prova scritta, ma 2 esami orali, candidato in presenza nella sede d’esame, commissione da remoto e una sola materia, scelta dal candidato, per la prima prova e molte più sottocommissioni: sono questi i cambiamenti previsti per lo svolgimento dell'esame per l'
abilitazione alla
professione forense, previsti nel decreto legge approvato in Consiglio dei ministri.
Le date
La data di inizio delle prove sarà indicata in un successivo decreto del ministero della Giustizia, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale di questo dl. Le
nuove modalità d’esame saranno valide esclusivamente per l'anno in corso.
Le modalità di esame
Le due prove orali, saranno finalizzate, rispettivamente, alla valutazione delle competenze che, di norma, vengono espresse con lo scritto. Il candidato sarà presente nella sede d’esame: gli uffici giudiziari della Corte d’appello o i locali dei Consigli dell’Ordine degli avvocati. Con lui ci sarà il segretario, mentre la commissione sarà collegata da remoto.
Le date
Almeno 20 giorni prima, a ogni candidato verrà inviata comunicazione dell’ora e del luogo dove presentarsi. Per quanto riguarda la prima
prova orale, il candidato potrà scegliere una
materia tra le tre che dovevano essere verificate con gli scritti:
diritto civile, penale o
amministrativo. Per ogni quesito, dovrà scegliere tra 3 buste numerate e sigillate.
Il primo orale
Il
primo orale durerà un’ora dalla dettatura del quesito: mezz’ora per l’esame preliminare, l'altra mezz’ora per la discussione. Nella fase di studio del quesito, si potrà consultare
codici, anche annotati con la giurisprudenza e prendere appunti. Dopo i primi 30 minuti, i codici saranno ritirati dal segretario. Dopo ogni discussione, la sottocommissione si ritirerà in camera di consiglio e poi comunicherà l’esito al candidato.
La seconda prova
Sarà ammesso alla
seconda prova solo chi ottiene un punteggio di almeno 18 punti. Il secondo esame orale si svolgerà a non meno di 30 giorni di distanza dal primo, durerà tra i 45 e i 60 minuti per ogni candidato, e dovrà essere sostenuto davanti alla sottocommissione del distretto della propria Corte d’appello. Per questa prova le
materie saranno
5 (una tra
diritto civile e diritto
penale, una tra
diritto processuale civile e
diritto processuale penale, 3 tra
diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, diritto del
lavoro, diritto dell’
Unione europea, diritto
internazionale privato, diritto
ecclesiastico, oltre a ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati).
Sarà giudicato idoneo il candidato che nella
seconda prova orale ottiene un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
Cosa succede se c'è un positivo
In caso di
positività al
Covid-19 o di sintomi compatibili, o in caso di quarantena o isolamento fiduciario, il candidato potrà chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, inviando un’istanza al presidente della sottocommissione, con tutta la documentazione. La prova si dovrà svolgere entro 10 giorni dalla fine dell’impedimento. Per consentire di svolgere le 2 prove orali nel più breve tempo possibile viene incrementato il numero delle
sottocommissioni d’esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Possono far parte delle commissioni d’esame, per la prima volta, i
ricercatori universitari a tempo determinato (RTD-B) e i magistrati militari.