La
Cassazione con sentenza n. 17579/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso avente ad oggetto il
diritto del
detenuto in
41 bis di due
ore di permanenza
all'aperto, precisa che con questi termini devono intendersi due ore effettive di aria.
I detenuti del 41 bis hanno diritto a due ore d'aria
Due ore d'aria sono pari a due ore condivise negli spazi aperti, anche se si è regime di
carcere duro. La
Cassazione ha ribadito quanto stabilito dal tribunale di sorveglianza di Sassari, che aveva accolto il ricorso di un
detenuto di
Pagani, di 41 anni,
Vincenzo Confessore, respingendo contestualmente il ricorso del Ministero della Giustizia e del Dap.
L'uomo sta scontando un definitivo di pena ed è attualmente in attesa di giudizio nel processo imbastito dalla Procura Antimafia di Salerno, Taurania Revenge, per un
traffico di droga gestito dal presunto clan Fezza - Petrosino D'Auria. In precedenza, il 41enne aveva presentato reclamo contro il regolamento dell'istituto penitenziario per quanto riguardava le condizioni dei detenuti sottoposti al carcere duro del 41 bis, che prevedeva una sola ora d'aria, mentre la seconda veniva impiegata in biblioteca o in palestra. Comunque, al chiuso.
Il giudice di sorveglianza, nell'accogliere il ricorso, aveva citato la legge in materia, che individua l'aria aperta come una necessità «legata al
diritto alla
salute dei
detenuti, ben diversa dalla socoetià trascorsa all'interno di stanze chiuse». Nulla era stato invece motivato dal Ministero riguardo la possibilità, invece, di ridurre la permanenza all'aria aperta del detenuto. L'Avvocatura dello Stato aveva infatti sostenuto della possibilità di pericoli con la fruizione di due ore d'aria, senza però entrare nel merito ed indicare elementi specifici legati allo status del
detenuto. La Cassazione ha così rigettato il ricorso dello Stato, dichiarando legittime le due ore d'aria per il 41enne di Pagani.