È reato stressare il debitore che non paga: lo dice la Cassazione. Tutti coloro che hanno tempestato di telefonate il debitore, hanno arrecato molestia e disturbo.
Cassazione. è reato stressare il debitore che non paga
La Cassazione con sentenza n. 29292/2019 conferma la condanna del titolare di un'agenzia di recupero credito, per non aver vigilato sulla condotta degli operatori che, con telefonate multiple a tutte le ore del giorno, hanno recato molestia e disturbo a un ex cliente di una società elettrica per il mancato pagamento di alcune fatture. Anteporre il profitto al rispetto delle persone,molestandole e recando loro disturbo integra il biasimevole motivo richiesto dall'art 660 c.p., per integrare il reato contravvenzionale.La vicenda processuale
Il Tribunale condanna SDR alla pena, condizionalmente sospesa, di 300,00 euro di ammenda, al pagamento delle spese processuali per il reato di molestia o disturbo alle persone e al risarcimento dei danni in favore della parte civileÈÈ, oltre alla rifusione delle spese legali in favore della stessa. Il procedimento nasce dalla querela sporta da LL, il quale ha riferito che, dopo l'interruzione del contratto di fornitura di energia con il gestore ha ricevuto, per quasi due mesi, circa di 8-10 — telefonate al giorno di diversi incaricati della società di recupero crediti dell'imputato, per ottenere il saldo delle fatture inevase al momento della cessazione dell'accordo di somministrazione. Il Tribunale, per l'attitudine dei contatti, la frequenza e la collocazione oraria, ha ritenuto che tali condotte integrino la petulanza richiesta dall'art. 660 cod. pen., individuando come responsabili il SDV, nelle qualità di responsabile della società di recupero crediti incaricata dal gestore perché commesso "in ossequio a precisa strategia aziendale e non in forza di autonome iniziative dei singoli addetti al cali center", escludendo la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.I motivi del ricorso in Cassazione
L'imputato ricorre in Cassazione lamentando:- travisamento della prova, in relazione al reato sanzionato dall'art. 660 cod. pen., poiché dai tabulati è emerso che in realtà il debitore è stato contattato non più di venti volte in due mesi, e mai più di due volte al giorno nei giorni lavorativi ed in orari compresi tra le 9.00 e le 16.00, tranne in tre casi, in cui è stato contattato nella prima serata;
- carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, visto che il Tribunale ha trascurato il fatto che gli operatori si siano attenuti al protocollo d'intesa sottoscritto dalle aziende del settore e le associazioni dei consumatori;
- la non attendibilità della parte offesa;
- violazione della legge processuale e vizio di motivazione per essere il Tribunale giunto all'affermazione della penale responsabilità di DR quale autore delle telefonate moleste;
- mancanza o mera apparenza della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

