La Consulta boccia le regole che obbligavano a recuperare il periodo di formazione perso per gravidanza, con conseguenze negative sull’anzianità e sulla carriera professionale.
La sentenza stabilisce che il diploma, ottenuto al termine del recupero posticipato dovuto alla sospensione per gravidanza o maternità, dovrà essere considerato equivalente a quello conseguito durante la sessione ordinaria, garantendo così un trattamento equo.
Fondamentale, inoltre, il richiamo al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, secondo cui si configura come discriminazione qualsiasi trattamento che, basato sul sesso o sullo stato di gravidanza, metta un lavoratore in una posizione di svantaggio rispetto agli altri o ne limiti le opportunità professionali e i progressi di carriera.
Questa decisione rappresenta un passo avanti significativo nell’affermazione e nella protezione dei diritti delle donne nel mondo del lavoro e dell’istruzione specialistica, promuovendo un’interpretazione più giusta e inclusiva delle leggi nazionali ed europee in materia di pari opportunità.
Gravidanza: la Consulta boccia la regole che penalizzavano le candidate al diploma di medicina generale
Un traguardo importante è stato raggiunto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 2026: l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999, che imponeva alle future diplomate in medicina generale di recuperare i periodi di formazione persi per gravidanza, è stato dichiarato incostituzionale. Questa norma aveva come conseguenza un ritardo ingiustificato nella trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato con il Servizio Sanitario Nazionale e perpetuava svantaggi nell’anzianità di servizio e nelle condizioni professionali delle donne mediche.La sentenza stabilisce che il diploma, ottenuto al termine del recupero posticipato dovuto alla sospensione per gravidanza o maternità, dovrà essere considerato equivalente a quello conseguito durante la sessione ordinaria, garantendo così un trattamento equo.
Una vittoria per la parità
La questione era stata sottoposta al vaglio della Consulta dal Tar del Lazio, che aveva evidenziato il contrasto tra la norma contestata e diversi principi costituzionali, in particolare gli articoli 3, 31, 32 e 37 della Costituzione. Questi articoli tutelano l’uguaglianza tra i cittadini, i diritti della famiglia, la salute e la protezione della maternità e dell’infanzia, tutti princìpi fondamentali violati dalle disposizioni del decreto.Fondamentale, inoltre, il richiamo al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, secondo cui si configura come discriminazione qualsiasi trattamento che, basato sul sesso o sullo stato di gravidanza, metta un lavoratore in una posizione di svantaggio rispetto agli altri o ne limiti le opportunità professionali e i progressi di carriera.
Parità di trattamento tutelata anche a livello europeo
La sentenza ha trovato solide basi anche nella normativa europea. Richiamandosi all’articolo 15 della direttiva 2006/54/CE sull’uguaglianza di genere in ambito occupazionale, la Consulta ha sottolineato il diritto delle donne, alla fine del congedo di maternità, a riprendere il proprio lavoro o a ottenerne uno equivalente, senza essere penalizzate. Inoltre, la Corte ha ribadito che la sospensione dell’attività formativa per proteggere la salute materna e tutelare il benessere del bambino non può comportare alcuna penalizzazione per le madri lavoratrici. La disparità di trattamento tra donne impegnate nel recupero del corso per motivi di maternità e gli altri partecipanti al medesimo percorso formativo è stata quindi giudicata priva di ogni giustificazione legittima.Questa decisione rappresenta un passo avanti significativo nell’affermazione e nella protezione dei diritti delle donne nel mondo del lavoro e dell’istruzione specialistica, promuovendo un’interpretazione più giusta e inclusiva delle leggi nazionali ed europee in materia di pari opportunità.

