Capaccio Paestum, Imu 2014 e 2016: scattano oltre 4mila avvisi di accertamento

Capaccio Paestum, Imu 2014 e 2016: scattano oltre 4mila avvisi di accertamento. Ecco tutti quello che già da sapere per mettersi in pari.
Ecco gli avvidi accertamento per l'Imu a Capaccio
A Capaccio Paestum scattano oltre 4mila avvisi di accertamento per quanto riguardo il pagamento Imu per gli anni 2014 e 2016. A comunicare tale cosa è stato l'Ufficio Tributi. Si comunica che è in corso, da parte dell’Ufficio Tributi - Entrate patrimoniali – Affissioni, del Comune di Capaccio Paestum, il procedimento diretto ad analizzare le situazioni dei contribuenti, verificandone le proprietà immobiliari e gli eventuali diritti reali e/o agevolazioni, riduzioni, esenzioni, nell'ambito di una doverosa e necessaria azione volta al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, che non solo priva la comunità delle risorse necessarie per assicurare servizi ed utilità, ma determina anche un'ingiustificata disparità di condizione tra i cittadini stessi. A seguito di accertamento di irregolarità contributive relative ad IMU annualità 2014 e 2016 (omessa denuncia, minore o omesso versamento rispetto all'imposta dovuta) si procede con l'emissione dell'avviso di accertamento e si applicano, se dovuti, le sanzioni e gli interessi. A seguito delle verifiche documentali e cartolari esperite nonché degli accertamenti relativi all’incrocio dei dati presenti nel database dell’ufficio tributi e degli altri uffici comunali ed extracomunali, sono emerse discordanze di natura tributaria idonee e sufficienti a dar luogo all’avvio del presente avvio del procedimento finalizzato alla verifica di quanto è emerso. A seguito dell'attività svolta, nei prossimi giorni si procederà all'invio degli atti di accertamento IMU annualità 2014 e 2016 a coloro che sono risultati non in regola con i pagamenti. Gli avvisi sono stati approvati con determina n. 24 del 12.12.2019 (IMU 2014 N.1336 avvisi di accertamento per un Totale di € 1.046.902,00) e determina n. 25 del 20.12.2019 (IMU 2016 N.2941 avvisi di accertamento per un Totale di € 2.667.329,00), a firma del Funzionario responsabile del Tributo e pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente. La Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni indica che tale attività amministrativa sia retta, tra l’altro, da criteri di pubblicità. In ambito tributario non c’è l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ex art.7 e art.8 della legge n.241/1990. Infatti, l’art.13 della Legge 241/1990 esplicita in modo inequivocabile l'esclusione dell'applicazione ai procedimenti tributari delle norme sulla partecipazione al contraddittorio preventivo prima della notifica dell’avviso di accertamento. Con il presente avviso però, si ritiene utile incentivare comunque la partecipazione di chi è assoggettato alla potestà della pubblica amministrazione al fine di dare un utile contributo all’attività di quest’ultima e del contribuente. Descrizione dell’attività: l'ufficio tributi nella sua attività di controllo può emettere due tipi di provvedimenti; i termini di prescrizione sono per entrambi di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento o presentata la dichiarazione: 1) avviso di accertamento in rettifica, nel caso in cui il contribuente ha dichiarato gli immobili posseduti/occupati/detenuti in modo infedele e/o ha effettuato un parziale od omesso versamento; 2) avviso di accertamento d'ufficio, nel caso in cui il contribuente non ha dichiarato gli immobili posseduti/occupati/detenuti ed ha effettuato un parziale od omesso versamento. I provvedimenti descritti debbono essere obbligatoriamente notificati al possessore od a un suo erede. Una volta ricevuto il provvedimento il contribuente ha differenti possibilità: 1) effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica (adesione al provvedimento) pagando le sanzioni sulla denuncia in misura ridotta ad un 1/3; 2) presentare entro 60 giorni dalla notifica idonea documentazione all'ufficio tributi, richiedendo l'eventuale annullamento o rettifica dell'avviso; 3) richiedere l'accertamento con adesione su iniziativa del contribuente entro 60 giorni dalla notifica (deve essere motivato e prevede una sospensione dell'avviso di ulteriori 90 giorni); 4) proporre ricorso in commissione tributaria avverso l'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica; 5) richiedere al funzionario responsabile d'imposta/tributo in autotutela l'annullamento o la rettifica dell'avviso anche se il provvedimento è diventato definitivo (sono decorsi oltre 60 giorni dalla notifica). L'ufficio in caso di mancato pagamento e assenza di ricorso, trasmette l'importo risultante insoluto all'ufficio riscossione coattiva, per l'avvio delle procedure esecutive per la riscossione del medesimo. Nel caso di richiesta di rettifica, se dall'esame della documentazione fornita risulta effettivamente che la situazione reale del contribuente è diversa da quella notificata con l'avviso, l'ufficio provvede ad emettere un provvedimento con cui rettifica o annulla l'avviso originario; in caso contrario viene comunicato al contribuente che l'avviso non verrà modificato e che quindi rimangono inalterati importi e termini di versamento. Nel caso di pagamento nei termini, l'ufficio verifica la congruità dei versamenti e in caso affermativo archivia il procedimento; in caso contrario invia copia del provvedimento e del parziale versamento all'ufficio preposto per la riscossione coattiva. Nel caso di ricorso in Commissione Tributaria, con le modalità e scadenze indicate nell'avviso di accertamento, viene trasmesso all'ufficio legale per le fasi di giudizio; l'ufficio tributi collabora con questo ultimo per fornire gli elementi necessari alla predisposizione delle controdeduzioni e alla contabilizzazione di eventuali versamenti in acconto eseguiti dal Contribuente. Infine nel caso di autotutela oltre i termini, la posizione del contribuente viene esaminata dall'ufficio e relazionata al Dirigente, responsabile funzionario d'imposta/tributo, che può eventualmente emettere il provvedimento di rettifica o annullamento in autotutela del provvedimento. Il contribuente che avesse eventualmente effettuato un versamento superiore a quello richiesto tramite il provvedimento, può comunque richiedere rimborso delle somme versate in eccedenza. Scadenza termini per la notifica: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Strumenti di tutela amministrativi e giurisdizionali: Richiesta di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente entro 60 giorni dalla notifica (deve essere motivato e prevede una sospensione dell'avviso di ulteriori 90 giorni); Ricorso in commissione tributaria avverso l'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica; Richiesta al funzionario responsabile d'imposta in autotutela l'annullamento o la rettifica dell'avviso anche se il provvedimento è diventato definitivo (sono decorsi oltre 60 giorni dalla notifica). L'ufficio in caso di mancato pagamento e assenza di ricorso, trasmette all'ufficio recuperi coattivi copia del provvedimento diventato definitivo, per l'avvio del procedimento di riscossione coattiva degli insoluti IMU-TASI. Nel caso di richiesta di rettifica, se dall'esame della documentazione fornita risulta effettivamente che la situazione reale del contribuente è diversa da quella notificata con l'avviso, l'ufficio provvede ad emettere un provvedimento con cui rettifica o annulla l'avviso originario; in caso contrario viene comunicato al contribuente che l'avviso non verrà modificato e che quindi rimangono inalterati importi e termini di versamento. Si avvisano i contribuenti che intendono farsi rappresentare da un professionista o altro soggetto abilitato di munire di apposita delega la persona incaricata con allegata copia del documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato. Fasi del procedimento: Incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati dell’ufficio tributi, dell’ Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Registro Immobiliare, Anagrafe Demografica, banche dati in possesso di altri Enti; Esame della situazione immobiliare del contribuente; Verifica della situazione tributaria del contribuente, di minori od omessi versamenti e omesse o infedeli dichiarazioni; Istruttoria sulla base delle verifiche attivate sulle singole posizioni dei contribuenti nell’ambito dell’attività di accertamento e degli obiettivi dell’ufficio; Emissione dell'avviso di accertamento; Notifica dell'avviso di accertamento relativo alla violazione accertata; Eventuale ricevimento da parte del contribuente della segnalazione di errori contenuti nell'avviso di accertamento, evidenziando le problematiche segnalate; Esame delle problematiche segnalate; Eventuale provvedimento di accoglimento delle osservazioni con annullamento/rettifica dell'avviso di accertamento o silenzio diniego allo scadere dei 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento; Accertamento dell'avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento; Informazioni:- Modalità dell’accertamento: attivato d’ufficio;
- Oggetto del procedimento promosso: posizione da accertare ai fini dei tributi locali del comune di Capaccio Paestum – IMU annualità 2014 e 2016;
- Amministrazione competente: Comune di Capaccio Paestum;
- Posizione Organizzativa competente: Responsabile dell’Area di P.O Dott. Antonio Rinaldi
- Unità organizzativa competente: Ufficio Tributi - Viale della Repubblica n.8, Capaccio Paestum (Sa) – Lun. Mer. Ven: 08.30/12.30 - Mar.15.30-17.30
- Responsabile del procedimento/istruttoria: dipendente individuato con determina Dirigenziale/Funzionario;
- Termini per la notifica dell’avviso di accertamento: notifica dell'avviso di accertamento che dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
- Modalità per ottenere informazioni ed a cui devono essere presentate istanze dopo la eventuale notifica dell’avviso di accertamento: affinché le istanze si possano considerare valide dovranno essere inviate esclusivamente con una delle seguenti modalità: 1) a mezzo pec all’indirizzo: tributi@pec.comune.capaccio.sa.it; 2) a mezzo raccomandata A/R indirizzata al protocollo al seguente indirizzo: Comune di Capaccio Paestum (SA) – Ufficio Tributi - Viale della Repubblica n.8, 84047 - Capaccio Paestum (Sa); 3) brevi manu direttamente all’ufficio tributi: Lun. Mer. Ven: 08.30/12.30 - Mar.15.30-17.30;




