Assistenza ai familiari: la Cassazione ha stabilito che chi non fa vita sociale per seguire un parente malato deve avere un risarcimento.
Risarcimento per chi non ha vita sociale per seguire i familiari malati o invalidi
La Cassazione con l'ordinanza n. 28168/2019 (sotto allegata) enuncia un importante principio, accogliendo il terzo motivo del ricorso avanzato dai congiunti della vittima di un incidente, rimasto in stato vegetativo per tre anni e poi morto a causa delle lesioni. In questi casi, precisa la Cassazione, ai parenti che assistono la vittima di giorno e di notte non spetta solo il risarcimento del danno per la morte del congiunto. Ad essi vanno riconosciuti anche i danni non patrimoniali subiti per l'impossibilità di condurre, a causa dell'impegno e dello stato di angoscia, una normale vita sociale e relazionale per tutto il periodo in cui prestano assistenza al parente.La vicenda processuale
Nel 2009 i congiunti ed eredi di un soggetto esponevano che il loro caro era stato investito da un veicolo condotto dalla convenuta, in seguito al quale riportava gravi lesioni che lo riducevano dapprima in uno stato vegetativo per tre anni e che poi lo conducevano alla morte. Per tali ragioni chiedevano la condanna al risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, attribuendo alle parti un concorso di colpa paritario. La sentenza però veniva appellata e il giudice di secondo grado si pronunciava riconoscendo alla vittima un concorso di colpa del 75%, tenendo conto, nella liquidazione del danno biologico patito, del tempo intercorso tra le lesioni e la morte e ritenendo corretta la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale in favore dei congiunti ed eredi del danneggiato.Il ricorso degli eredi per il danno iure proprio
Nel ricorso alla Suprema Corte di legittimità gli eredi lamentano con il terzo motivo del ricorso l'omesso esame di un fatto decisivo. Nel liquidare il danno da essi patito direttamente e a causa della morte del loro congiunto il Tribunale si sarebbe infatti limitato ad applicare i minimi previsti dalle tabelle di Milano senza tenere conto del fatto che tutti loro hanno prestato assistenza per tre anni consecutivi al loro caro, diventato totalmente incapace d'intendere e di volere e quindi completamente invalido.
In tutto questo periodo, caratterizzato da sentimenti di pena e angoscia per le condizioni del parente, essi hanno dovuto rinunciare forzosamente a qualsiasi attività di tipo ricreativo e relazionale, perché costretti ad assistere continuamente il loro caro.
Danno non patrimoniale ai parenti che per assistere non fanno vita sociale
La Corte di Cassazione ritiene fondato il terzo motivo di impugnazione degli eredi del de cuius precisando che nella quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dai congiunti il giudice deve:- tenere conto delle conseguenze che l'uccisione di un congiunto non può non causare nelle persone di comune sentire che vivono una simile esperienza;
- liquidare tale voce di danno con un criterio standard per garantire la parità di trattamento a parità di danno.
- accertare se sussistono delle circostanze particolari che rendono il pregiudizio superiore rispetto ad altri casi. Nel valutare questo tipo di danno il giudice deve tenere conto delle "specifiche ricadute che l'evento doloroso della morte - della vittima primaria - ha determinato nella vita di ciascuno dei suoi congiunti o conviventi" e deve darne conto in una motivazione analitica e completa.

