Come riportato dal quotidiano
Il Mattino oggi in edicola, il
Tribunale amministrativo regionale di Salerno ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un ufficiale dell’Esercito originario del territorio salernitano, morto nel 2007 a seguito di una leucemia mieloide acuta, ritenuta dagli eredi conseguenza diretta dell’esposizione all’uranio impoverito durante una missione nei Balcani. I giudici della terza sezione del Tar hanno escluso l’esistenza di un nesso causale tra la patologia che ha portato al decesso e l’attività svolta dal militare nel contesto operativo bosniaco.
Uranio impoverito, il Tar chiude la porta al risarcimento
La sentenza boccia dunque la
richiesta di risarcimento dei danni civili, quantificata in circa tre milioni di euro, presentata dagli eredi dell’ufficiale. Una decisione che arriva nonostante il Ministero della Difesa avesse già riconosciuto ai familiari le indennità previste dalla normativa per i soggetti equiparati alle vittime del dovere. Un riconoscimento che, secondo il Tar, non è però sufficiente a fondare automaticamente il diritto a un ulteriore risarcimento in sede civile.
La vicenda giudiziaria affonda le sue radici nella seconda metà degli anni Novanta
. Nel 1996 il militare aveva partecipato alla missione Nato “Joint Endeavour” in Bosnia, operando in un contesto che, secondo la ricostruzione dei familiari, lo avrebbe esposto a sostanze nocive, tra cui l’uranio impoverito. A distanza di dieci anni, nel 2006, all’ufficiale venne diagnosticata una leucemia mieloide acuta. La malattia ebbe un decorso rapido e, nel giro di un anno, portò al decesso.
Dopo la morte,
il Ministero della Difesa riconobbe agli eredi le indennità previste per causa di servizio, sulla base della normativa che tutela il personale impiegato in missioni considerate a rischio. I familiari decisero tuttavia di intraprendere anche la strada del contenzioso amministrativo, chiedendo il risarcimento dei danni civili e sostenendo due profili principali: da un lato la riconducibilità della malattia alle condizioni operative affrontate durante la missione, dall’altro una presunta responsabilità del Ministero per non aver adottato adeguate misure di prevenzione e sicurezza.
Nel valutare il ricorso
, il Tar ha ritenuto determinante il parere tecnico-scientifico acquisito dall’Inail. Nella relazione depositata agli atti, l’Istituto ha definito “virtualmente nulla” la probabilità che la leucemia mieloide acuta fosse stata causata dall’esposizione all’uranio impoverito. Secondo l’analisi, la letteratura scientifica disponibile non dimostra un legame certo e diretto tra l’esposizione ai metalli pesanti e l’insorgenza di questa specifica forma di neoplasia.
Una posizione che coincide con quella sostenuta dal
Ministero della Difesa nel corso del giudizio. L’Amministrazione ha richiamato studi scientifici che attribuirebbero alle nanoparticelle effetti potenzialmente rilevanti soprattutto in relazione a patologie dell’apparato respiratorio e cardiovascolare, ma non un collegamento diretto e dimostrabile con l’insorgenza di leucemie mieloidi acute.
Sulla base di questi elementi,
il Tar ha ribadito un principio già consolidato in giurisprudenza: il riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio non implica automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Nel primo caso è sufficiente dimostrare di aver operato in condizioni di rischio; nel secondo, invece, è necessario provare in modo rigoroso sia la nocività dell’ambiente di lavoro sia il nesso causale specifico tra l’attività svolta e la patologia insorta.