Cosa rischia chi crea un profilo fake su Facebook? La Cassazione ha ipotizzato il reato di sostituzione di persona e diffamazione, per il quale è prevista la galera
Profilo fake su Facebook: ecco cosa si rischia
Creare e poi utilizzare un falso profilo Facebook contempla il reato di
sostituzione di persona previsto e disciplinato dall'art. 494 c.p. Non rileva che nel profilo sia stata impiegata una
caricatura della persona offesa. A chiarirlo la sentenza n. 22049/2020 della
Cassazione.
Il caso
La
Corte d'Appello conferma la
sentenza di primo grado e condanna l'imputato alla
pena condizionalmente sospesa di
due mesi e
15 giorni di
detenzione per aver offeso la reputazione della persona offesa a mezzo internet creando falsi profili su Facebook con immagini caricaturali della stessa, per averle inviato messaggi offensivi e attribuito un falso nome.
Sostituzione di persona se il falso profilo contiene immagini caricaturali
L'imputato ha fatto
ricorso in
Cassazione, contestando il contenuto offensivo dei messaggi, perché l'interprete non ha in realtà dimostrato il tenore degli stessi, soprattutto in relazione all'
accusa di
prostituzione rivolta alla persona offesa. L'imputato precisa inoltre che il
post ritenuto
offensivo non è attribuibile alla sua persona, in quanto inviato dall'account di un altro soggetto. Assente inoltre la divulgazione del
messaggio ad altre persone, necessaria ad integrare il reato di
diffamazione, in quanto visibile dal solo
destinatario. Sussistente invece l'ingiuria perché, come ribadisce l'imputato, i messaggi sono stati inviati solo alla persona offesa.
Il parere
Per la Suprema Cortem dunque, il reato di
sostituzione di
persona è integrato da colui che crea ed utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, trattandosi di condotta idonea alla rappresentazione di una
identità digitale non corrispondente al soggetto che lo utilizza.