Il Comune di Caggiano rafforza le misure di prevenzione contro il rischio incendi. Con l’ordinanza n. 4, il sindaco Modesto Lamattina ha stabilito una serie di regole da rispettare su tutto il territorio comunale dal 15 giugno al 30 settembre.
Il provvedimento punta a ridurre il pericolo di incendi boschivi e a tutelare la sicurezza pubblica durante il periodo di maggiore rischio.
Vietata la combustione di residui vegetali
L’ordinanza dispone il divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, delle stoppie e delle erbe infestanti, anche nei terreni incolti.
È inoltre vietato accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino a una distanza di 100 metri dagli stessi, oltre che nei pascoli.
Il Comune richiama anche l’attenzione sul divieto di gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in movimento lungo tutte le strade.
Obblighi per serbatoi di Gpl e gasolio
Il provvedimento prevede obblighi specifici anche per i concessionari di impianti esterni di Gpl e gasolio in serbatoi fissi, sia per uso domestico sia commerciale.
Le aree circostanti ai serbatoi dovranno essere mantenute sgombre e prive di vegetazione per un raggio non inferiore a 6 metri, salvo disposizioni che impongano distanze maggiori.
Divieti nei boschi e nei pascoli
Nei boschi e nei pascoli è vietato svolgere attività che possano generare scintille, brace o fiamme.
Non sarà possibile usare motori o fornelli che producano faville, né apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio dei metalli. Vietato anche far brillare mine, fumare o compiere qualsiasi operazione che possa provocare pericolo immediato o indiretto di incendio.
Stop a fuochi d’artificio e razzi vicino ai boschi
L’ordinanza vieta l’accensione di fuochi d’artificio, il lancio di razzi, mongolfiere di carta e altri articoli pirotecnici a distanza inferiore a un chilometro da superfici boscate e pascoli.
Sono possibili eventuali deroghe solo in caso di manifestazioni pubbliche e previa autorizzazione con ordinanza del sindaco.
Fasce di protezione per strutture ricettive e aree esposte
Obblighi particolari sono previsti per proprietari di aree di interfaccia urbano-rurale, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive situate in aree urbane o rurali esposte al rischio.
Dovranno essere mantenute efficienti le fasce di protezione e ripulita l’area circostante gli insediamenti per un raggio di almeno 20 metri, eliminando vegetazione erbacea e arbustiva, rovi, necromasse e ogni possibile fonte di innesco.
Terreni incolti, strade e aree private
Tutte le aree destinate all’edificazione o ai servizi non ancora utilizzate, insieme alle pertinenze degli edifici esistenti, dovranno essere mantenute in condizioni tali da garantire decoro, igiene e sicurezza pubblica.
I proprietari, affittuari e conduttori di terreni incolti, abbandonati o a riposo dovranno realizzare fasce protettive prive di residui vegetali, larghe almeno 5 metri.
Obblighi analoghi riguardano i proprietari frontisti di strade confinanti con aree boscate o vicine a esse, chiamati a mantenere libere da vegetazione banchine e scarpate di competenza.
Pulizia da sterpaglie, rifiuti e vegetazione
L’ordinanza impone anche la pulizia dei terreni invasi da vegetazione, con rimozione di ogni elemento che possa rappresentare un pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica.
Previsti interventi di estirpazione di sterpaglie e cespugli, taglio di siepi, vegetazione e rami che invadono i cigli stradali, oltre alla rimozione di rifiuti e materiali che possano favorire incendi.
Obbligo di parascintille durante le trebbiature
I proprietari e conduttori di motori a scoppio o a combustione utilizzati per azionare le trebbie dovranno applicare un dispositivo parascintille all’estremità superiore del tubo di scappamento durante le operazioni di trebbiatura.
Si tratta di una misura ulteriore per limitare il rischio di inneschi nei periodi più caldi e secchi dell’anno.
Sanzioni per chi non rispetta l’ordinanza
Il Comune richiama il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi.
Il mancato rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dall’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, oltre alle eventuali sanzioni penali.

