Il lungo contenzioso giudiziario legato a una richiesta di condono edilizio presentata nel 1986 a Capaccio Paestum registra un importante passo a favore dei privati. La Sezione Settima del Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza del TAR Campania, annullando il provvedimento con cui, nel 2017, il Commissario ad acta aveva respinto l’istanza di sanatoria.
Il Commissario aveva poi rigettato la richiesta, motivando il diniego con la mancata formazione del silenzio-assenso per carenze documentali e finanziarie, tra cui il mancato pagamento dell’oblazione e l’assenza di pareri paesaggistici definitivi.
I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato un punto chiave: pur non potendo riconoscere il silenzio-assenso in aree vincolate senza il parere della Soprintendenza, il Commissario non poteva negare il condono senza aprire un reale confronto con i cittadini.
La sentenza ha ritenuto il provvedimento illegittimo per violazione delle garanzie partecipative, sottolineando la mancanza del preavviso di rigetto previsto dall’articolo 10-bis della legge 241/1990, che avrebbe consentito ai ricorrenti di presentare osservazioni. Inoltre, le carenze documentali riscontrate erano considerate emendabili, risolvibili con una richiesta di integrazione, e l’inerzia del Comune nella trasmissione degli atti alla Soprintendenza non poteva ricadere interamente sui privati.
La sentenza non determina automaticamente il rilascio del condono, ma obbliga il Commissario ad riaprire l’istruttoria, garantendo il contraddittorio. L’autorità dovrà trasmettere l’autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza e richiedere eventuali integrazioni documentali ai privati prima di assumere una decisione definitiva.
Inoltre, il Comune di Capaccio Paestum è stato condannato a rimborsare il contributo unificato versato dai ricorrenti per entrambi i gradi di giudizio, segnando un riconoscimento dei diritti dei cittadini coinvolti.
Capaccio Paestum, il Consiglio di Stato riapre pratica di condono
Tutto ha avuto origine nel maggio 1986, quando i proprietari di un immobile e delle relative pertinenze avevano presentato una domanda di condono ex legge 47/1985. Nel corso degli anni sono stati prodotti diversi documenti integrativi, l’ultimo nel 2015, ma l’amministrazione comunale non ha mai completato l’istruttoria, determinando la nomina di un Commissario ad acta per definire la pratica.Il Commissario aveva poi rigettato la richiesta, motivando il diniego con la mancata formazione del silenzio-assenso per carenze documentali e finanziarie, tra cui il mancato pagamento dell’oblazione e l’assenza di pareri paesaggistici definitivi.
I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato un punto chiave: pur non potendo riconoscere il silenzio-assenso in aree vincolate senza il parere della Soprintendenza, il Commissario non poteva negare il condono senza aprire un reale confronto con i cittadini.
La sentenza ha ritenuto il provvedimento illegittimo per violazione delle garanzie partecipative, sottolineando la mancanza del preavviso di rigetto previsto dall’articolo 10-bis della legge 241/1990, che avrebbe consentito ai ricorrenti di presentare osservazioni. Inoltre, le carenze documentali riscontrate erano considerate emendabili, risolvibili con una richiesta di integrazione, e l’inerzia del Comune nella trasmissione degli atti alla Soprintendenza non poteva ricadere interamente sui privati.
La sentenza non determina automaticamente il rilascio del condono, ma obbliga il Commissario ad riaprire l’istruttoria, garantendo il contraddittorio. L’autorità dovrà trasmettere l’autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza e richiedere eventuali integrazioni documentali ai privati prima di assumere una decisione definitiva.
Inoltre, il Comune di Capaccio Paestum è stato condannato a rimborsare il contributo unificato versato dai ricorrenti per entrambi i gradi di giudizio, segnando un riconoscimento dei diritti dei cittadini coinvolti.

