Cronaca

In Campania chiusi parchi, piazze e lungomari fino al 21 marzo: le precisazioni dell'ordinanza

Redazione Occhio Notizie
In Campania chiusi parchi, piazze e lungomari fino al 21 marzo: le precisazioni dell'ordinanza
In Campania, così come stabilito da una ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, i parchi, le piazze e lungomari resteranno chiusi fino al 21 marzo. Ecco le precisazioni.

Campania, chiusi parchi, piazze e lungomari fino al 21 marzo: le precisazioni

 
  • i mercati sull’intero territorio regionale sono chiusi, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, salvo che per le attività espressamente consentite dall’ indicato art.45 (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici);
  • - che le attività in presenza delle ludoteche sono sospese, sull’intero territorio regionale, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.43 del DPCM 2 marzo 2021;
  • a modifica del punto 1.2. dell’ordinanza regionale n.7 del 10 marzo 2021: - che, a far data dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attività restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi;

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La chiusura dei parchi e ville

Per la durata prevista dall’Ordinanza regionale n.7/2021 (11 marzo 2021- 21 marzo 2021) la chiusura al pubblico - salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30 - dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, restano confermate, altresì, le ulteriori.
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