Il Professore e avvocato Pasquale Rago sostiene davanti alla Corte Costituzionale la possibilità per la persona offesa di ricusare un giudice in caso di sospetta parzialità, aprendo nuovi scenari di tutela per le vittime. Lo riporta Battipaglia1929.
Giusto processo e imparzialità: la sfida del Prof. Avv. Pasquale Rago arriva alla Consulta
Il 20 maggio 2026 potrebbe segnare una svolta significativa per la giustizia penale italiana. La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi su una questione che mette in discussione un paradosso normativo: può la persona offesa, opponendosi all’archiviazione di un reato, ricusare il giudice qualora ne sospetti la parzialità?
Al centro della vicenda c’è l’azione del Prof. Avv. Pasquale Rago, noto legale di Battipaglia, che ha curato l’intervento ad adiuvandum per la sig.ra Patrizia D’Addario. Gli osservatori giudicano il suo contributo “chirurgico”, finalizzato a colmare un vuoto normativo che oggi lascia la vittima priva di garanzie nel momento in cui partecipa al contraddittorio.
L’attuale normativa (artt. 37 e 38 c.p.p.) non prevede che la persona offesa possa ricusare il giudice, riservando questa possibilità alle “parti” tecniche. Ne deriva un’anomalia: chi contesta l’archiviazione non ha strumenti per verificare l’imparzialità di chi deve decidere.
La strategia difensiva del Prof. Rago si fonda su principi costituzionali e internazionali: articoli 111 e 117 della Costituzione e art. 6 della CEDU. L’obiettivo è rendere effettive le garanzie del giusto processo fin dalle indagini preliminari, trasformando enunciazioni simboliche in strumenti concreti.
La questione trae origine dall’Ordinanza n. 239/2025 della Cassazione, che ha evidenziato le criticità del sistema attuale. Se la Corte Costituzionale accoglierà la tesi dell’avvocato Rago, si aprirà una nuova stagione di protezione per le vittime, colmando quella “zona grigia” in cui oggi il controllo sull’imparzialità del giudice è precluso.
La posta in gioco è alta: uno Stato di diritto autentico si misura non solo dalle leggi proclamate, ma dalla capacità di garantire che nessuno sia giudicato da un giudice che non sia, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, imparziale.

