Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Ariano Irpino? Ecco i redditi del sindaco Enrico Franza, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall'amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Ariano Irpino?
Tutti gli attuali amministratori in carica hanno pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Ariano Irpino i propri dati reddituali. Il sindaco Enrico Franza, i membri della giunta e del consiglio comunale hanno comunicato i redditi e i propri dati patrimoniali riferiti all'anno 2017 e 2018 nella sezione dedicata all'AmministrazioneTrasparente.
Comune di Ariano Irpino: i redditi degli amministratori
- Enrico Franza (sindaco):
- Reddito 2017: 1.264 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Laura Cervinaro (vicesindaco):
- Reddito 2017: 4.440 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Francesca D’Antuono (assessore):
- Reddito 2018: 30.108 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Vito De Luca (assessore):
- Reddito 2017:23.295 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Massimiliano Alberigo Grasso (assessore):
- Reddito 2017: 1.808 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Valentina Pietrolà (assessore):
- Reddito 2018: 20.946 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Giovannantonio Puopolo (presidente del consiglio comunale):):
- Reddito 2017: 75.138 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Mario Iurio (consigliere):
- Reddito 2017: 25.990 euro
- Beni immobili: 4 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Giovanni La Vita (consigliere):
- Reddito 2017: 23.886 euro
- Beni immobili: 7 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Carmine Grasso (consigliere):
- Reddito 2017: 111.363 euro
- Beni immobili: 5 proprietà
- Beni mobili registrati: 3 auto
- Domenico Gambacorta (consigliere):
- Reddito 2017: 82.422 euro
- Antonio Della Croce (consigliere):
- Reddito 2018: 31.836 euro
- Beni immobili: 4 proprietà
- Beni mobili registrati: 3 auto
- Filomena Gambacorta (consigliere):
- Reddito 2017: 18.799 euro
- Emerico Maria Mazza (consigliere):
- Reddito 2017: 109.964 euro
- Beni immobili: 17 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Daniele Tiso (consigliere):
- Reddito 2017: 28.547 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto e 1 motociclo
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016 Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."

