Il TAR di Salerno ha respinto il ricorso di tredici strutture turistico-ricettive di Capaccio Paestum: secondo i giudici il rincaro della TARI per il 2025 era legittimo. Lo riporta Stiletv.
Tuttavia, il TAR ha giudicato conforme alla normativa l'operato del Comune e dell'Ente d'Ambito rifiuti, sottolineando che la legge obbliga a garantire la copertura integrale dei costi del servizio, inclusi quelli derivanti da crediti inesigibili dovuti alla mancata riscossione della tassa. I giudici hanno precisato che non sono stati cumulati i debiti relativi ai quattro anni, ma è stata piuttosto effettuata una media per rendere più equa la distribuzione dell'onere economico. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale ha rigettato la richiesta presentata dagli albergatori e deciso di compensare le spese processuali tra le parti in causa.
Capaccio Paestum, legittimo il rincaro della TARI per il 2025: il TAR respinge il ricorso di 13 albergatori
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Salerno ha respinto il ricorso presentato da tredici strutture turistico-ricettive di Capaccio Paestum contro il rincaro previsto per la TARI del 2025. L'aumento della tassa sui rifiuti era stato stabilito dal Comune a seguito di una deliberazione del commissario straordinario, approvata il 22 maggio 2025. Gli albergatori, rappresentati legalmente dall'avvocato Marcello Feola, si opponevano a un incremento superiore al 30%, legato all'inclusione nel Piano Economico Finanziario (PEF) di una quota relativa ai crediti TARI non riscossi negli anni dal 2020 al 2023, con una percentuale media pari al 37,25%. Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, il Comune avrebbe impropriamente trasferito sui contribuenti costi che non sarebbero previsti dalla legge, omettendo inoltre un'adeguata analisi degli stessi.Tuttavia, il TAR ha giudicato conforme alla normativa l'operato del Comune e dell'Ente d'Ambito rifiuti, sottolineando che la legge obbliga a garantire la copertura integrale dei costi del servizio, inclusi quelli derivanti da crediti inesigibili dovuti alla mancata riscossione della tassa. I giudici hanno precisato che non sono stati cumulati i debiti relativi ai quattro anni, ma è stata piuttosto effettuata una media per rendere più equa la distribuzione dell'onere economico. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale ha rigettato la richiesta presentata dagli albergatori e deciso di compensare le spese processuali tra le parti in causa.

