Come riportato dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola, l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno Andrea Bellandi ha emanato un decreto che vieta in modo esplicito l’utilizzo delle chiese e degli altri luoghi di culto come sale del commiato o spazi per la veglia funebre.
Il provvedimento, firmato e pubblicato all’inizio del mese di dicembre, interviene dopo il riscontro di casi definiti di “uso improprio” di edifici religiosi, destinati temporaneamente a funzioni non consentite dalla normativa civile e canonica vigente.
Stop alle veglie funebri nei luoghi sacri: decreto dell’arcivescovo Bellandi
Nel testo del decreto,
il presule richiama innanzitutto il rispetto delle disposizioni regionali che regolano la custodia delle salme prima della celebrazione delle esequie. In particolare, vengono citate la legge regionale n. 12 del 2001 e le successive modifiche introdotte dalla legge n. 7 del 2013, oltre alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 90 del 2018. Norme che disciplinano in maniera puntuale le modalità e i luoghi in cui possono svolgersi le attività di osservazione della salma e di commiato, con l’obiettivo dichiarato della tutela della salute pubblica.
Il decreto stabilisce il divieto,
in tutti i luoghi di culto soggetti alla vigilanza dell’ordinario diocesano, di svolgere attività assimilabili a quelle riservate alle case funerarie o alle sale del commiato, pubbliche o private, che devono essere appositamente autorizzate e realizzate da imprese abilitate all’esercizio delle attività funebri. La normativa regionale, infatti, prevede requisiti stringenti sotto il profilo igienico-sanitario, strutturale e impiantistico, la cui verifica è demandata alle aziende sanitarie locali competenti.
Tra le prescrizioni previste per le case funerarie figurano locali specifici per la sosta del corpo, ambienti per la preparazione della salma, parametri precisi sulla temperatura, sistemi di illuminazione conformi alle norme vigenti e una serie di ulteriori requisiti tecnici dettagliati. Analoghe condizioni sono richieste per le sale del commiato, che devono disporre di spazi dedicati all’osservazione delle salme, camere ardenti, locali per il personale, servizi igienici separati per operatori e familiari, aree per le onoranze funebri e depositi per i materiali. Requisiti che, per loro natura, non risultano compatibili con la struttura e la destinazione degli edifici sacri.
Accanto al richiamo alle norme civili,
il decreto fa riferimento anche ai principi del diritto canonico. L’arcivescovo cita il canone 1205, che definisce luoghi sacri quelli destinati al culto o alla sepoltura mediante dedicazione o benedizione, e il canone 1210, che consente nei luoghi sacri esclusivamente ciò che è funzionale all’esercizio del culto, della pietà e della religione, vietando usi estranei alla loro santità.
Nel documento viene ribadito che il compito della Chiesa resta quello di accompagnare spiritualmente i fedeli colpiti da un lutto, attraverso la preghiera, l’ascolto e la vicinanza della comunità, soprattutto nel momento della celebrazione delle esequie. Il decreto, dunque, distingue in modo netto tra la funzione liturgica del rito funebre e le attività di custodia e osservazione della salma, che devono svolgersi esclusivamente in strutture autorizzate e conformi alle disposizioni di legge.