Il Gran Caffè Canasta di Salerno dovrà rimuovere sedie e tavolini: il Consiglio di Stato a respinto il ricorso dei proprietari dell'attività.
Via sedie e tavolini del Gran Caffè Canasta
Il
Gran Caffè Canasta dovrà rimuovere i tavolini posizionati all’esterno dell’attività commerciale ubicata in
piazza della Concordia.
I giudici della
Quinta sezione del Consiglio di stato hanno confermato quanto stabilito, nel giugno 2018, dai colleghi del Tribunale amministrativo campano (Tar) e respinto il ricorso presentato dalle società
“ristobar srl” e “Prestige srl”, rappresentati dall’avvocato
Marcello Fortunato, contro il
Comune di Salerno, rappresentato dagli
avvocati Antonella Barone e aniello Di Mauro, e il
condominio Palazzo luongo (dove si trova il locale), rappresentato dai legali
Gaetano e
Rosaria D’Emma.
Le società appellanti - rispettivamente, proprietaria ed affittuaria del pubblico esercizio, denominato “Gran Caffè Canasta” sono stati altresì condannati in solido al pagamento delle spese giudizio liquidate in complessivi € 4.000, oltre agli accessori, di cui €. 2.000,00 oltre accessori come per legge in favore del “Condominio Palazzo luongo” e €. 2.000,00 oltre accessori come per legge in favore del Comune di salerno.
Quindi anche per i giudici del Consiglio di stato il porticato del palazzo, occupato con sedie e tavolini, non sono da considerare un’area privata ad uso privato, ma alla pari del suolo pubblico.
I togati del Consiglio di stato nella sentenza emessa scrivono: “emerge la correttezza del provvedimento impugnato in primo grado con cui è stata ingiunta l’eliminazione dell’apposizione degli arredi e delle strutture che non erano assistite da alcun titolo, essendo appena il caso di rilevare che proprio la non corretta e non completa rappresentazione della situazione di fatto per un verso e la natura vincolata - rigidamente ancorata all’assenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto posti a base della c.i.l. - per altro verso, esclude ogni pretesa irragionevolezza ed illegittimità dell’operato in autotuela dell’amministrazione sotto il profilo temporale”.