Pressioni sul lavoratore in malattia: è mobbing per la Cassazione. Con l'ordinanza numero 10725/2019, nel rigettare il ricorso di una società datrice di lavoro, già condannata al pagamento di più 40mila euro per mobbing, la Cassazione precisa che chiedere continuamente e in modo pressante alla propria dipendente assente per malattia chiarimenti sulle sue condizioni di salute e sulle cure mediche a cui deve sottoporsi, privandola delle sue mansioni al rientro e chiedendole di dimettersi costituisce condotta mobbizzante.
Pressioni sul lavoratore in malattia: è mobbing
Il Tribunale accoglie il ricorso di una lavoratrice riconoscendole il diritto all'inquadramento nel II livello del CCNL di categoria, dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimatole per violazione del periodo di comporto e condannato la società datrice al pagamento:- della somma di 41.043,00 euro oltre interessi legali a titolo di risarcimento per mobbing;
- delle somme di 5.000,00 euro per differenze retributive relative al superiore inquadramento riconosciutole;
- di 8.384,88 euro per indennità da licenziamento illegittimo.
Continue e pressanti richieste di chiarimenti su assenze per malattia e cure è mobbing
La Cassazione nell'ordinanza n. 10725/2019, sulla contestata dolosità della condotta della società datrice ritiene, contrariamente alla tesi della ricorrente che essa :- "si è esplicata nei medesimi comportamenti datoriali (di continue e pressanti richieste di chiarimenti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia e sulle cure mediche, di privazione della parte più rilevante delle mansioni al rientro dalla malattia, di richiesta di dimissioni rifiutata dalla medesima) emersi dall'istruzione testimoniale e confermati dalla C.t.u. esperita, condivisi nella valutazione di illiceità da entrambi i giudici di merito";
- "che essi sono stati apprezzati alla stregua di condotte vessatorie integranti mobbing anche dalla Corte territoriale, come evidente dai condivisi arresti giurisprudenziali citati e riconducibili a responsabilità datoriale a norma dell'art. 2087 c.c. (…) che una tale riconducilità è coerente con i consolidati principi di diritto affermati in sede di legittimità per cui, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assuma di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica: sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata (…)."

