Il sindaco di
Pozzuoli Vincenzo Figliolia, a tutela del decoro e della sicurezza urbana, ha disposto il
divieto di
vendita di
bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di
vetro dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo sull'intero territorio comunale. L'
ordinanza firmata oggi (la numero 97 del 20 maggio 2020) entrerà in vigore alle ore 24 di sabato
23 maggio e sarà valida tutti i giorni fino alle ore 24 del
31 gennaio 2021.Pozzuoli, divieto di vendita di bevande in vetro fino al 2021
Il provvedimento adottato ha l'obiettivo di
"preservare il territorio cittadino dal degrado conseguente all'abbandono, per strada, nelle aiuole e sui muri, delle bottiglie e contenitori di vetro utilizzati dagli avventori delle tante attività ed esercizi commerciali della città", oltre che per "prevenire che eventuali comportamenti aggressivi o prevaricanti dei consumatori, soprattutto in conseguenza dell'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, possano degenerare attraverso l'utilizzo di bottiglie o cocci di vetro usati quali strumenti atti ad offendere".
Le direttive per i gestori dei locali
Pertanto, i titolari o
gestori di
esercizi pubblici, compresi gli
stabilimenti balneari, i titolari delle attività artigianali, i circoli e le associazioni private, e tutti i titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande, hanno il divieto di somministrare, vendere o cedere a terzi, in loco o per asporto, anche attraverso
distributori automatici, bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro di qualsiasi forma o dimensione. Il divieto non è valido nei dehors o plateatici esterni autorizzati annessi ai pubblici esercizi, nelle sale da pranzo e negli spazi destinati agli avventori.
Multe salate
L'ordinanza impone anche il "divieto di consumo" delle stesse bevande in vetro su tutte le aree pubbliche e sempre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. Per due
violazioni consecutive, gli esercenti rischiano la
sospensione dell'
attività da tre a quindici giorni. Resta invariato il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, la cui violazione è punita con
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro (da 500 a 2.000 euro se il fatto è commesso più di una volta).