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Pensioni di reversibilità 2027, cambiano gli importi e le soglie reddituali per le decurtazioni

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Alessia Benincasa09/13/2026
Cambiano gli importi e le soglie reddituali per le decurtazioni: ecco le novità delle pensioni di reversibilità 2027. L’aumento del trattamento minimo INPS legato all’inflazione innalza anche i livelli di reddito che determinano le riduzioni. Restano quattro fasce, con percentuali di taglio differenti: tutti i nuovi limiti.

Pensioni di reversibilità 2027, cambiano gli importi e le soglie reddituali per le decurtazioni

La perequazione degli assegni previdenziali prevista per il 2027 produrrà effetti anche sulle pensioni di reversibilità. Per i beneficiari delle cosiddette prestazioni ai superstiti, l'incremento del minimo pensionistico riconosciuto dall’INPS comporterà infatti un innalzamento dei livelli di reddito personale oltre i quali può essere applicata una riduzione dell'assegno.

Pensioni ai superstiti, cosa cambia nel 2027

Il riferimento per il calcolo è rappresentato dal nuovo trattamento minimo. Ipotizzando un incremento del 2,9%, percentuale corrispondente al dato attualmente disponibile sull'inflazione acquisita dall’Istat, ma ancora soggetta alla determinazione ufficiale della perequazione tramite decreto del Ministero dell’Economia atteso nella seconda metà di novembre, l'importo mensile del 2026, pari a 611,85 euro, arriverebbe nel 2027 a circa 629,59 euro. Considerando le tredici mensilità, il valore annuale passerebbe da 7.954,05 a 8.184,72 euro.

È proprio su questa cifra che vengono individuati i parametri reddituali stabiliti dalla normativa per disciplinare il cumulo tra la pensione spettante ai superstiti e gli eventuali ulteriori redditi del beneficiario. Le regole, contenute nella Tabella F della legge 335/1995, prevedono tre percentuali di decurtazione, pari al 25%, al 40% e al 50%. Prima di esaminare le singole fasce, occorre però chiarire le caratteristiche della pensione di reversibilità.

Che cos'è la pensione di reversibilità e chi può riceverla

La pensione di reversibilità viene riconosciuta ai familiari superstiti di una persona che, al momento del decesso, era già titolare di una pensione. Se invece il lavoratore muore prima di raggiungere la pensione, pur avendo maturato i requisiti contributivi e assicurativi richiesti, la prestazione prende il nome di pensione indiretta.

In entrambe le situazioni, il trattamento deriva dalla posizione previdenziale del soggetto deceduto e non costituisce una nuova prestazione pensionistica maturata autonomamente dal familiare superstite. Il destinatario principale è il coniuge superstite, comprendendo anche chi faceva parte di un'unione civile.

Il beneficio può essere riconosciuto anche al coniuge separato. L’INPS, infatti, ha precisato che il trattamento ai superstiti può spettare pure al coniuge separato con addebito, modificando il precedente orientamento secondo cui il diritto era subordinato alla percezione di un assegno alimentare.

La prestazione può essere riconosciuta anche ai figli, purché siano rispettati determinati requisiti connessi all'età, alla frequenza scolastica o universitaria, all'inabilità e all'assenza di un'autonomia economica.

Per i minori il diritto viene riconosciuto secondo le condizioni fissate dalla legge. Per i figli adulti, invece, il trattamento può essere mantenuto in particolari circostanze, come nel caso della prosecuzione degli studi e della permanenza a carico del genitore scomparso. Per gli studenti, l'INPS stabilisce che il diritto possa proseguire fino ai 21 anni per la scuola secondaria di secondo grado o per specifici corsi di formazione professionale e, a determinate condizioni, fino ai 26 anni per la frequenza dell'università. Qualora non siano presenti il coniuge o altri familiari aventi priorità, la pensione può essere attribuita, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, anche a genitori, fratelli e sorelle.

Le percentuali riconosciute a coniuge e figli

La reversibilità non equivale automaticamente al 100% della pensione percepita dalla persona deceduta. Per determinare l'importo viene applicata una percentuale alla pensione di cui beneficiava il pensionato oppure a quella che sarebbe spettata al lavoratore al momento della morte. La percentuale varia in base alla composizione del nucleo dei superstiti.

Quando l'unico beneficiario è il coniuge, la quota riconosciuta corrisponde normalmente al 60% della pensione del defunto. Con il coniuge e un figlio la percentuale complessiva raggiunge l'80%, mentre in presenza del coniuge e di almeno due figli si arriva al 100%.

Nel caso in cui i beneficiari siano esclusivamente i figli, le aliquote cambiano: 70% con un figlio, 80% con due figli e 100% con tre o più figli. Per gli altri familiari ammessi al beneficio sono previste ulteriori percentuali, determinate in relazione al numero complessivo degli aventi diritto.

Quando il reddito provoca una riduzione

Il riconoscimento della pensione ai superstiti non comporta necessariamente il pagamento integrale della quota spettante. Per il coniuge e per gli altri beneficiari interessati dalle norme sul cumulo con i redditi, l'importo può essere decurtato quando il superstite dispone di ulteriori entrate personali che superano determinati livelli.

La disciplina di riferimento è contenuta nella Tabella F della legge 335/1995. Il criterio è progressivo: all'aumentare del reddito personale del beneficiario cresce anche l'eventuale percentuale di riduzione applicata alla pensione.

Quando il reddito non supera tre volte il trattamento minimo INPS, non viene effettuato alcun taglio. Una volta oltrepassato questo limite, la riduzione è pari al 25%; superando quattro volte il minimo si passa al 40%, mentre oltre cinque volte il trattamento minimo la decurtazione raggiunge il 50%. Questo sistema è stato confermato dall’INPS nelle disposizioni relative al cumulo tra redditi personali e pensione ai superstiti.

I limiti reddituali aggiornati per il 2027

Per il 2027 la struttura del sistema non cambia. Fino a tre volte l'importo del trattamento minimo non è prevista alcuna decurtazione; oltre tale livello, invece, il trattamento viene ridotto secondo le diverse fasce. Alla luce dell'ipotesi di rivalutazione del 2,9%, i nuovi valori previsti per il 2027 sono:
  • Fino a 24.554,15 euro: nessuna decurtazione
  • Oltre 24.554,15 e fino a 32.738,87 euro: riduzione del 25%
  • Oltre 32.738,87 e fino a 40.923,59 euro: riduzione del 40%
  • Oltre 40.923,59 euro: riduzione del 50%
Il raffronto con i parametri del 2026 permette di comprendere l'effetto dell'adeguamento. Per l'anno in corso, infatti, il primo limite è pari a 23.862,15 euro, il secondo raggiunge 31.816,20 euro e il terzo si attesta a 39.770,25 euro. Nel 2027, pertanto, il reddito dal quale può partire la prima decurtazione aumenta di quasi 692 euro.

Alcuni esempi pratici

Il primo livello di riduzione interessa chi supera un reddito personale pari a tre volte il trattamento minimo annuale. Per il 2027 il tetto viene fissato a 24.554,15 euro. Per chi si colloca tra questa cifra e 32.738,87 euro, la pensione ai superstiti subisce una decurtazione del 25%. Di conseguenza, la parte dell'assegno cumulabile con gli altri redditi passa dal 100% al 75%.

La seconda fascia riguarda invece i beneficiari il cui reddito personale supera quattro volte il minimo. Per il prossimo anno il limite è previsto a 32.738,87 euro annui. Tra questo importo e 40.923,59 euro, la riduzione ammonta al 40% e la quota di reversibilità cumulabile con gli altri redditi scende quindi al 60%.

La penalizzazione più elevata interessa chi oltrepassa cinque volte il trattamento minimo annuale. Nel 2027 il relativo limite sarà di 40.923,59 euro. Al di sopra di tale soglia, la pensione ai superstiti potrà essere decurtata del 50%.

Anche per questa fascia, tuttavia, occorre considerare un principio importante: la riduzione non può comportare automaticamente una diminuzione superiore all'ammontare del reddito aggiuntivo che ha determinato l'applicazione del taglio. L'INPS ha recepito quanto stabilito dalla Corte costituzionale, adeguando le modalità di ricalcolo delle prestazioni interessate.

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