La legge di Bilancio 2022, approvata nel corso della settimana dal Consiglio dei Ministri, ha ridefinito la Naspi, consentendone addirittura un accesso maggiormente facilitato. Anche la riduzione mensile dell'indennità, prevista dall'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n.22 del 4 marzo 2015, ma sospesa dal Decreto Sostegni bis per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia, ritornerà a partire dal primo gennaio 2022.
Infatti, così come stabilito dalla disciplina, l'importo erogato a titolo di Naspi dovrebbe ridursi del 3 per cento ogni mese, a partire dal quarto mese di fruizione. La nuova manovra di Bilancio, invece, ha previsto uno slittamento della medesima decurtazione soltanto dal sesto mese di fruizione, in favore degli aventi diritto a partire dal 1° gennaio 2022.
Ancor più flessibile la riduzione dell'assegno per i beneficiari che hanno compiuto i 55 anni di età. Per loro la decurtazione avverrà dall'ottavo mese. Infine, l'altra rilevante novità della manovra di Bilancio riguarda l'estensione del diritto alla Naspi anche in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci.
Naspi: requisiti e novità della legge di Bilancio 2022
Accesso facilitato e slittamento della decurtazione mensile
Ritorna a pieno regime la Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi), così come determinato dal Cdm nel corso della settimana. La legge di Bilancio 2022 prevede un accesso facilitato alla Naspi, posticipando anche le decurtazioni mensili e rendendo ancor più respiro ai disoccupati stretti all'angolo dalla pandemia. Per la medesima motivazione, il Decreto Sostegni bis aveva già sospeso la riduzione mensile, così come originariamente prevista dall'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015, permettendo la corresponsione dell'intero importo dell'assegno di disoccupazione durante l'emergenza. Dal primo gennaio 2022, però, l'assegno di disoccupazione tornerà ad essere decurtato mensilmente, ricalcolando anche i mesi di sospensione previsti dal Decreto Sostegni bis, così come specificato dall'Inps con il messaggio numero 2093.
Infatti, così come stabilito dalla disciplina, l'importo erogato a titolo di Naspi dovrebbe ridursi del 3 per cento ogni mese, a partire dal quarto mese di fruizione. La nuova manovra di Bilancio, invece, ha previsto uno slittamento della medesima decurtazione soltanto dal sesto mese di fruizione, in favore degli aventi diritto a partire dal 1° gennaio 2022.
Ancor più flessibile la riduzione dell'assegno per i beneficiari che hanno compiuto i 55 anni di età. Per loro la decurtazione avverrà dall'ottavo mese. Infine, l'altra rilevante novità della manovra di Bilancio riguarda l'estensione del diritto alla Naspi anche in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci.
Bilancio 2022: cambiano i requisiti per la Naspi?
La "disoccupazione involontaria"
Dal primo gennaio 2022 sarà più facile ottenere la Naspi, a causa di una semplificazione prevista proprio dalla nuova legge di Bilancio.
L'assegno erogato a titolo di Naspi viene corrisposto ai lavoratori dipendenti, a seguito di perdita di lavoro, in stato di disoccupazione involontaria. L'istituto rappresenta una forma di tutela del lavoratore nel momento in cui viene a trovarsi senza lavoro e, quindi, privo di fonti di sostentamento per sé e per la sua famiglia. Inoltre, lo stato di disoccupazione involontario del lavoratore presuppone l'assenza di un lavoro e, contestualmente, la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità (DiD).
D'altronde, proprio l'articolo 38 della Costituzione sancisce il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria. Inoltre, ai fini del riconoscimento della Naspi, sono considerate ipotesi di perdita involontaria del posto di lavoro anche:
- dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo di maternità;
- licenziamento disciplinare;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, se avvenuta per accettazione dell'offerta economica agevolata proposta dal datore di lavoro, oppure a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento in altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e raggiungibile in 80 minuti di mezzi pubblici.

