A breve il decreto: la
Lombardia è
zona rossa. Restrizioni fino al 3 aprile con
ingresso e
uscita consentiti solo per
motivi gravi di lavoro e famiglia.
Lombardia zona rossa: restrizioni fino al 3 aprile
L'intera Lombardia considerata "zona rossa" è una realtà. L’ingresso nella regione maggiorente colpita dal Covid-19 e in alcune province di
Veneto, Emilia Romagna e
Piemonte sarà
consentito solo per motivi "gravi e indifferibili", di lavoro o di famiglia.
Chi potrà muoversi?
Per ora non è chiaro quali siano le "esigenze lavorative indifferibili" che potrebbero riguardare esclusivamente una piccola parte di
lavoratori, ad esempio coloro che sono
impiegati nelle
strutture ospedaliere. Si attendono, in questo senso, aggiornamenti nelle prossime ore. A prevedere il blocco è il decreto che sarà ufficializzato da qui a poche ore dal Governo italiano.
Fermare il contagio
Lo scopo è quello di "fermare il contagio". Le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile, le limitazioni per la "zona di sicurezza" sono strettissime. Verranno
sospese attività sciistiche ed
eventi pubblici. Ma resteranno
chiusi anche
musei, palestre, piscine e
teatri.Ristoranti, bar e
attività commerciali. Per ristoranti e bar si dovrà rispettare un metro di distanza tra un tavolo e l'altro, pena la sospensione dell'attività.
Tutto chiuso
Anche
scuole e
università saranno
chiuse fino al 3 aprile. Nelle
giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli
esercizi commerciali presenti all’interno dei
centri commerciali e dei mercati.
Norme di sicurezza
Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque
garantire il
rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
sospensione dell’
attività in caso di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
Quali esercizi resteranno aperti?
La chiusura non è disposta per
farmacie, parafarmacie e punti vendita di
generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il
rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Stop agli aventi pubblici
Sono
sospesi gli
eventi e le
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle
sedute di
allenamento degli atleti agonisti, all'interno di
impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i
controlli idonei a
contenere il
rischio di diffusione tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Il lavoro
Si invitano inoltre i
lavoratori, laddovve possibile, ad espletare le loro funzioni da
casa, e a limitare la mobilità interna alle "zone di sicurezza".