Un dipendente con funzioni di direttore di negozio dopo aver lavorato per anni con la società datrice di lavoro, a seguito di alcuni screzi con l’amministratore della predetta società, viene trasferito ad un negozio più piccolo e con mansioni inferiori a quelle precedentemente svolte.
Il dipendente dopo poco tempo, non accettando la nuova situazione lavorativa si dimette.
Il caso in esame richiede l’analisi dell’articolo 2103 del codice civile che stabilisce: il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto od a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
L’articolo 2103 si applica anche nel mondo del lavoro del pubblico impiego.
Tuttavia questa disposizione non priva il datore di lavoro, la società ad organizzare l’azienda secondo la propria filosofia economica, ma assicura al dipendente il diritto di svolgere funzioni confacenti alle proprie qualità ed in virtù delle quali è stato assunto.
La legge quindi vuole incidere su tutti quei provvedimenti unilaterali del datore di lavoro o su quelle clausole contrattuali che prevedono il mutamento delle mansioni non dovute ad esigenze organizzative e produttive e appunto, mira ad impedire che questo avvenga contro la volontà del lavoratore ed in suo danno.
In particolare il codice civile tutela il lavoratore ponendo un divieto di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori e attribuisce due facoltà al datore:
- Di assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti;
- O mansioni superiori

