Circa 42mila persone tra titolari di assegni di invalidità e lavoratori stagionali riceveranno l’indennità Covid-19 a seguito del riesame delle domande. È quanto disposto dall’Inps, che ha concluso il riesame d’ufficio delle domande relative al mese di marzo 2020 che erano state in precedenza respinte e che riguardano, nello specifico, 19mila titolari di assegno di invalidità e 23mila lavoratori stagionali.
42mila persone riceveranno l'indennità Coronavirus dall'Inps
Le
domande saranno poste in
pagamento sia per il
mese di
marzo sia per il mese di
aprile 2020.
Indennità per lavoratori dello spettacolo
Una indennità è prevista dal
Decreto Rilancio anche per i lavoratori dello
spettacolo: a loro sono destinati 600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio. I
beneficiari iscritti al
Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono ricompresi in due platee: con almeno
30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a
50.000 euro; con almeno
7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva nel medesimo
anno 2019 un reddito non superiore a
35.000 euro.
Per entrambe le
platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del
19 maggio 2020. Le domande dovranno pervenire online; coloro che possiedono il requisito dei 30 contributi giornalieri e hanno già presentato domanda, per il mese di marzo non devono presentare nuova domanda.
Titolari di assegno di invalidità
A seguito delle novità introdotte dal
decreto legge Rilancio Italia del
19 maggio scorso, infine, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità
Covid-19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo
8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.
Titolari di Reddito di cittadinanza
Analogo termine prorogato dell’
8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei
600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il
mese di aprile
2020.
In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità Covid-19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione L’Inps, infine, precisa che le indennità
Covid-19 sono incompatibili con il
Reddito di Emergenza.