Contributi per le pensioni più costosi: salgono gli interessi sulle rateizzazioni e le sanzioni. Gli ultimi chiarimenti dell'Inps con una circolare dopo la decisione della Banca Centrale Europea.
Il decreto legge 38/2026 specifica che dal 28 marzo i debiti relativi a contributi e premi assicurativi rateizzati saranno soggetti a un tasso d’interesse calcolato in base al tasso minimo UE in vigore alla data di presentazione della domanda di dilazione, maggiorato di 2 punti percentuali (rispetto ai 6 precedenti).
L'ultimo ritocco della BCE, avvenuto l'11 giugno con un aumento di 25 punti base (dal 2,15% al 2,40% del tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema), ha determinato un rialzo al 4,40% per i nuovi piani di dilazione. Tuttavia, i piani già in essere continueranno a mantenere il tasso stabilito al momento della loro approvazione.
Per quanto riguarda le sanzioni, l’Inps precisa che l’aumento deciso dalla BCE influenza anche il tasso applicato alle multe per ritardo o mancato pagamento dei contributi. Questo valore salirà al 7,90%, ossia il tasso UE attuale più una maggiorazione di 5,5 punti. Rimane comunque valida l’opzione per il contribuente di ridurre significativamente questa maggiorazione, purché saldo i propri debiti entro 120 giorni dalla scadenza e in un’unica soluzione; in questo caso la sanzione scenderà al 2,40%.
In situazioni di evasione contributiva, l’Inps ricorda che la sanzione civile può raggiungere il 30% dell'importo dovuto, fino a un massimo del 60% del totale dei contributi o premi non versati entro la scadenza legale. Il ravvedimento operoso offre due possibili percorsi:
Contributi per le pensioni più costosi: salgono gli interessi sulle rateizzazioni e le sanzioni. Ecco quanto aumentano
Da mercoledì 17 giugno il costo per dilazionare i debiti contributivi aumenta. Questo incremento deriva dal recente rialzo dei tassi fissato dalla BCE, che ha portato il tasso di interesse sulle rateizzazioni dal precedente 4,15% al 4,40%. Anche il tasso relativo alle sanzioni per mancato o tardivo pagamento subisce un aumento, passando dal 7,65% al 7,90%. Tuttavia, se il pagamento avviene spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza, la sanzione viene ridotta al 2,40%. L'Inps ha confermato le novità nella circolare n. 64/2026.Il decreto legge 38/2026 specifica che dal 28 marzo i debiti relativi a contributi e premi assicurativi rateizzati saranno soggetti a un tasso d’interesse calcolato in base al tasso minimo UE in vigore alla data di presentazione della domanda di dilazione, maggiorato di 2 punti percentuali (rispetto ai 6 precedenti).
L'ultimo ritocco della BCE, avvenuto l'11 giugno con un aumento di 25 punti base (dal 2,15% al 2,40% del tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema), ha determinato un rialzo al 4,40% per i nuovi piani di dilazione. Tuttavia, i piani già in essere continueranno a mantenere il tasso stabilito al momento della loro approvazione.
Per quanto riguarda le sanzioni, l’Inps precisa che l’aumento deciso dalla BCE influenza anche il tasso applicato alle multe per ritardo o mancato pagamento dei contributi. Questo valore salirà al 7,90%, ossia il tasso UE attuale più una maggiorazione di 5,5 punti. Rimane comunque valida l’opzione per il contribuente di ridurre significativamente questa maggiorazione, purché saldo i propri debiti entro 120 giorni dalla scadenza e in un’unica soluzione; in questo caso la sanzione scenderà al 2,40%.
In situazioni di evasione contributiva, l’Inps ricorda che la sanzione civile può raggiungere il 30% dell'importo dovuto, fino a un massimo del 60% del totale dei contributi o premi non versati entro la scadenza legale. Il ravvedimento operoso offre due possibili percorsi:
- Se la denuncia del debito avviene spontaneamente (prima di eventuali contestazioni o richieste da parte degli enti impositori) e il pagamento è effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile viene ridotta al 7,90% annuo (tasso base del 2,40% più una maggiorazione di 5,5 punti).
- Se invece il versamento è completato in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, la sanzione sale al 9,90% annuo (tasso base del 2,40% più una maggiorazione di 7,5 punti).

