Il Giudice di Pace di Agropoli, Lucilla Nigro, ha stabilito che il Comune non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da insidie stradali senza la prova certa del nesso causale e dell’imprevedibilità del pericolo. La sentenza pone fine a una vicenda iniziata nel dicembre 2022, quando un cittadino aveva citato l’Ente per un incidente avvenuto a bordo di un monopattino, richiedendo un risarcimento di 5.000 euro ai sensi degli articoli 2051 e 2043 del Codice Civile.
Durante il procedimento, il Comune, difeso dall’Avvocato Diego Tajani, ha contestato ogni responsabilità, dimostrando la regolare manutenzione del tratto stradale e sottolineando l’assenza di prove concrete sull’effettiva natura del pericolo e sulla dinamica dell’evento. La giurisprudenza citata in aula ribadisce che l’ente gestore non può rispondere di alterazioni temporanee e imprevedibili dello stato dei luoghi, che non possono essere rimosse immediatamente.
Il Giudice di Pace ha confermato che l’onere della prova ricade sul danneggiato, che deve dimostrare sia il danno sia il nesso causale con il bene in custodia. Nel caso specifico, non è stata fornita evidenza né della scarsa visibilità né della correlazione diretta tra il detrito e le lesioni riportate.
Nelle motivazioni della sentenza, Lucilla Nigro precisa: “In assenza di prova dell’evento e del nesso eziologico, non può applicarsi la presunzione di responsabilità a carico della Pubblica amministrazione/custode.”
La decisione ha un rilievo rilevante per l’Amministrazione comunale, evitando un esborso economico dalle casse pubbliche per un evento di cui non è stata accertata la responsabilità e ribadendo i principi che regolano la custodia della rete viaria e la responsabilità degli enti pubblici.
Agropoli: niente risarcimento per incidente su monopattino
Secondo l’attore, la caduta era stata provocata da una pietra non visibile sulla carreggiata di una strada comunale scarsamente illuminata, determinando lesioni che avevano richiesto il trasporto al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania.Durante il procedimento, il Comune, difeso dall’Avvocato Diego Tajani, ha contestato ogni responsabilità, dimostrando la regolare manutenzione del tratto stradale e sottolineando l’assenza di prove concrete sull’effettiva natura del pericolo e sulla dinamica dell’evento. La giurisprudenza citata in aula ribadisce che l’ente gestore non può rispondere di alterazioni temporanee e imprevedibili dello stato dei luoghi, che non possono essere rimosse immediatamente.
Il Giudice di Pace ha confermato che l’onere della prova ricade sul danneggiato, che deve dimostrare sia il danno sia il nesso causale con il bene in custodia. Nel caso specifico, non è stata fornita evidenza né della scarsa visibilità né della correlazione diretta tra il detrito e le lesioni riportate.
Nelle motivazioni della sentenza, Lucilla Nigro precisa: “In assenza di prova dell’evento e del nesso eziologico, non può applicarsi la presunzione di responsabilità a carico della Pubblica amministrazione/custode.”
La decisione ha un rilievo rilevante per l’Amministrazione comunale, evitando un esborso economico dalle casse pubbliche per un evento di cui non è stata accertata la responsabilità e ribadendo i principi che regolano la custodia della rete viaria e la responsabilità degli enti pubblici.

