A partire dal 7 aprile, i
datori di lavoro che non forniranno informazioni circa i dipendenti in
smart working e i rappresentati per la sicurezza rischiano
sanzioni severe fino a
7.500 euro e arresto.
Smart working: nuove regole in arrivo, multe fino a 7.500 euro e arresto per i datori di lavoro
A partire dal 7 aprile 2026, i datori di lavoro che non forniranno un’informativa scritta ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti per la sicurezza rischiano sanzioni severe, tra cui multe fino a 7.500 euro e due o quattro mesi di arresto. Questa informativa deve dettagliare gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È una delle principali innovazioni introdotte dalla Legge n. 34/2026, mirata a rendere più stringente quanto già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017, aggiungendo un nuovo quadro sanzionatorio per favorire il rispetto delle norme.
Il contesto legislativo
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nel suo approfondimento "Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle PMI", ha evidenziato come questa normativa si inserisca in un più ampio processo di aggiornamento delle regole di sicurezza in risposta alle evoluzioni delle modalità di lavoro. La legge mette in primo piano l'importanza dell’informativa scritta, da fornire almeno una volta all'anno, considerata elemento chiave per garantire la tutela di salute e sicurezza fuori dai locali aziendali, dove il controllo diretto del datore di lavoro è ridotto.
I contenuti dell’informativa
Secondo la nuova normativa, l’informativa deve indicare i rischi generali e specifici legati al lavoro agile, prestando particolare attenzione all’uso dei videoterminali e ai problemi connessi, come affaticamento visivo, posture scorrette e stress lavoro-correlato. I consulenti del lavoro ribadiscono che l’articolo 22 della Legge n. 81/2017 obbliga il datore di lavoro a garantire che il lavoratore sia adeguatamente tutelato anche durante attività svolte in modalità agile. Per questo motivo, l’informativa deve essere consegnata almeno una volta all’anno sia al lavoratore che al rappresentante della sicurezza, identificando i rischi generali e specifici connessi a questa modalità operativa.
I dettagli delle modifiche normative
La nuova legge introduce significativi aggiornamenti grazie al comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Questo include un focus rinforzato sui rischi connessi all’uso dei videoterminali e sottolinea la necessità di cooperazione tra il datore di lavoro e i dipendenti. L’obiettivo è costruire il miglior modello possibile per assicurare salute e sicurezza, riprendendo il principio stabilito dal secondo comma dell’articolo 22 della Legge n. 81/2017.