Il sipario giudiziario si chiude definitivamente su una colossale truffa fiscale orchestrata nel comune di Eboli. La Corte di Cassazione ha rigettato e dichiarato inammissibile l'ultimo ricorso presentato dalla difesa di una donna, amministratrice e legale rappresentante di un'azienda operante nel commercio di prodotti petroliferi.
Il verdetto della Suprema Corte blinda la precedente sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Salerno lo scorso 12 dicembre 2025, rendendo irrevocabile la condanna per evasione fiscale e frode sulle accise pronunciata in primo grado dal Tribunale salernitano come riportato da SalernoToday.
Secondo quanto ricostruito dai magistrati, il meccanismo illecito si reggeva sulla sistematica alterazione dei prospetti contabili e dei documenti commerciali inviati periodicamente all'Ufficio delle Dogane. Gli ermellini di Roma hanno respinto ogni richiesta di concessione delle attenuanti generiche, evidenziando la pericolosità e la natura organizzata della condotta fraudolenta: l'incensuratezza della donna e la scelta del rito abbreviato non sono bastate a mitigare la severità della pena, proporzionata alla gravità del danno economico causato.
Il verdetto della Suprema Corte blinda la precedente sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Salerno lo scorso 12 dicembre 2025, rendendo irrevocabile la condanna per evasione fiscale e frode sulle accise pronunciata in primo grado dal Tribunale salernitano come riportato da SalernoToday.
Frode sui carburanti a Eboli, la Cassazione non fa sconti
Il buco finanziario accertato dagli inquirenti ai danni delle casse dello Stato è quantificabile in oltre 1,1 milioni di euro. Nello specifico, la manager infedele è stata ritenuta responsabile del mancato versamento di ben 823.992 euro relativi alle accise sui carburanti, a cui si aggiungono altri 289.894 euro di Imposta sul Valore Aggiunto (Iva).Secondo quanto ricostruito dai magistrati, il meccanismo illecito si reggeva sulla sistematica alterazione dei prospetti contabili e dei documenti commerciali inviati periodicamente all'Ufficio delle Dogane. Gli ermellini di Roma hanno respinto ogni richiesta di concessione delle attenuanti generiche, evidenziando la pericolosità e la natura organizzata della condotta fraudolenta: l'incensuratezza della donna e la scelta del rito abbreviato non sono bastate a mitigare la severità della pena, proporzionata alla gravità del danno economico causato.

