Il Tar ha confermato la regolarità del concorso pubblico per l'assunzione di quattro agenti della Polizia Locale a Roccadaspide. Lo riporta Stiletv.
Il ricorso era stato presentato dopo il giudizio negativo alla seconda prova scritta. Il punteggio corrispondeva a 12,5 punti su 30, un punteggio che non aveva permesso al candidato di procedere alla prova orale a cui potevano essere ammessi i candidati con un punteggio di almeno 21 punti.
Il candidato a quel punto aveva contestato "l'incompetenza del Responsabile dell'Area Tecnica nella nomina della commissione e la mancanza di criteri di valutazione chiari e prestabiliti". Inoltre, secondo quest'ultimo, la Commissione non aveva determinato i parametri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento e nella correzione degli elaborati si sospettava un divario di trattamento.
Le ipotesi sono state smontate dai magistrati che hanno chiarito che il Regolamento in vigore prevede che l'atto della nomina della commissione spetti al Responsabile del settore interessato, ribadendo che la commissione di concorso è dotata di ampia discrezionalità tecnica con riferimento a tutti i momenti della procedura dall'individuazione di criteri per la valutazione di titoli e per la correzione delle prove.
Il Tar ha accertato che la commissione aveva stabilito una griglia di valutazione con indicatori precisi relativi al contenuto, linguaggio tecnico e organizzazione dei testi, parametri ritenuti adeguati a garantire la trasparenza e correttezza. Inoltre, la sentenza ha sottolineato che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione nella valutazione a meno di errori macroscipici che, nel caso del concorso, non sono stati ravvisati e il tentativo di autotutela con un riesame degli atti ha confermato il punteggio iniziale e quindi l'esito del concorso.
Concorso della Polizia Locale a Roccadaspide: il Tar conferma la regolarità
Il Tar ha confermato la regolarità del concorso pubblico per l'assunzione di quattro agenti della Polizia Locale a Roccadaspide. Il bando era per la copertura di quattro unità di personale a tempo parziale ed indeterminato. La sentenza della Terza Sezione di Salerno ha respinto il ricorso presentato da uno dei candidati confermando la regolarità delle procedure concorsuali e, nello specifico, dell'operato e delle valutazioni della commissione esaminatrice e la validità della graduatoria finale.Il ricorso era stato presentato dopo il giudizio negativo alla seconda prova scritta. Il punteggio corrispondeva a 12,5 punti su 30, un punteggio che non aveva permesso al candidato di procedere alla prova orale a cui potevano essere ammessi i candidati con un punteggio di almeno 21 punti.
Il candidato a quel punto aveva contestato "l'incompetenza del Responsabile dell'Area Tecnica nella nomina della commissione e la mancanza di criteri di valutazione chiari e prestabiliti". Inoltre, secondo quest'ultimo, la Commissione non aveva determinato i parametri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento e nella correzione degli elaborati si sospettava un divario di trattamento.
Le ipotesi sono state smontate dai magistrati che hanno chiarito che il Regolamento in vigore prevede che l'atto della nomina della commissione spetti al Responsabile del settore interessato, ribadendo che la commissione di concorso è dotata di ampia discrezionalità tecnica con riferimento a tutti i momenti della procedura dall'individuazione di criteri per la valutazione di titoli e per la correzione delle prove.
Il Tar ha accertato che la commissione aveva stabilito una griglia di valutazione con indicatori precisi relativi al contenuto, linguaggio tecnico e organizzazione dei testi, parametri ritenuti adeguati a garantire la trasparenza e correttezza. Inoltre, la sentenza ha sottolineato che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione nella valutazione a meno di errori macroscipici che, nel caso del concorso, non sono stati ravvisati e il tentativo di autotutela con un riesame degli atti ha confermato il punteggio iniziale e quindi l'esito del concorso.

