La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, ha depositato il 18 marzo 2026 l’ordinanza n. 10305 con cui è stata respinta la richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena avanzata dalla difesa di Massimo Cariello. Il provvedimento interviene nell’ambito del ricorso straordinario per errore di fatto presentato dai legali dell’ex amministratore, finalizzato a rimettere in discussione alcuni passaggi della precedente decisione della Sesta Sezione Penale che aveva reso definitiva la condanna.
Le contestazioni hanno riguardato diversi punti centrali dell’impianto accusatorio: dall’affermazione della responsabilità penale alla presunta utilità derivante dal cosiddetto “pactum sceleris”, fino alla valutazione dell’utilizzabilità delle intercettazioni. Su tali basi, i difensori avevano richiesto la sospensione dell’esecuzione della pena, in attesa della definizione del ricorso straordinario.
La Suprema Corte ha tuttavia rigettato l’istanza, richiamando un orientamento consolidato in materia. I giudici hanno ribadito che la sospensione dell’esecuzione può essere concessa esclusivamente in presenza di condizioni di “eccezionale gravità”, che devono emergere in modo evidente già da una valutazione preliminare del ricorso.
Nel motivare il rigetto, la Corte ha fatto riferimento al criterio del “fumus boni iuris”, ossia alla necessità che il ricorso presenti una probabilità qualificata di accoglimento, tale da risultare immediatamente percepibile anche in una fase sommaria di esame. Secondo quanto rilevato nel provvedimento, tale requisito non risulta integrato nel caso in esame, rendendo quindi non accoglibile la richiesta di sospensione.
La decisione conferma, dunque, l’efficacia esecutiva della condanna già divenuta definitiva, in attesa della valutazione nel merito del ricorso straordinario. Il pronunciamento si inserisce nel solco della giurisprudenza della Cassazione, che limita il ricorso alla sospensione della pena a ipotesi rigorosamente circoscritte, in cui emergano elementi di manifesta fondatezza delle doglianze difensive.
Cassazione respinge la sospensione della pena per Cariello
L’istanza, formalizzata il 19 febbraio 2026 ai sensi dell’articolo 625-bis del codice di procedura penale, si fondava sull’ipotesi di un errore percettivo da parte del giudice di legittimità. In particolare, la difesa ha sostenuto che nella sentenza contestata vi sarebbe stata un’errata identificazione del soggetto autore delle dichiarazioni testimoniali e una non corretta ricostruzione del contenuto delle stesse.Le contestazioni hanno riguardato diversi punti centrali dell’impianto accusatorio: dall’affermazione della responsabilità penale alla presunta utilità derivante dal cosiddetto “pactum sceleris”, fino alla valutazione dell’utilizzabilità delle intercettazioni. Su tali basi, i difensori avevano richiesto la sospensione dell’esecuzione della pena, in attesa della definizione del ricorso straordinario.
La Suprema Corte ha tuttavia rigettato l’istanza, richiamando un orientamento consolidato in materia. I giudici hanno ribadito che la sospensione dell’esecuzione può essere concessa esclusivamente in presenza di condizioni di “eccezionale gravità”, che devono emergere in modo evidente già da una valutazione preliminare del ricorso.
Nel motivare il rigetto, la Corte ha fatto riferimento al criterio del “fumus boni iuris”, ossia alla necessità che il ricorso presenti una probabilità qualificata di accoglimento, tale da risultare immediatamente percepibile anche in una fase sommaria di esame. Secondo quanto rilevato nel provvedimento, tale requisito non risulta integrato nel caso in esame, rendendo quindi non accoglibile la richiesta di sospensione.
La decisione conferma, dunque, l’efficacia esecutiva della condanna già divenuta definitiva, in attesa della valutazione nel merito del ricorso straordinario. Il pronunciamento si inserisce nel solco della giurisprudenza della Cassazione, che limita il ricorso alla sospensione della pena a ipotesi rigorosamente circoscritte, in cui emergano elementi di manifesta fondatezza delle doglianze difensive.

